Art. 8 Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento 1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio e inserimento, di seguito denominato contratto FIT, con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale scelto ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Il pagamento del corrispettivo previsto e' effettuato con ordini collettivi di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 2. Le condizioni normative ed economiche dei primi due anni del contratto FIT sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. La contrattazione collettiva e' svolta nel limite delle risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, nonche' delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte nel secondo anno di contratto. 3. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. 4. Nelle more della regolamentazione del contratto collettivo nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo spettante al titolare di contratto FIT e' rimessa al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che ne determina i contenuti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Fermo restando che i criteri di valutazione non sono oggetto della contrattazione per il contratto FIT, la medesima avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione dei seguenti principi direttivi: a) il contratto e' risolto di diritto nel caso di assenze ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie; b) il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione docente, anche con effettuazione di supplenze con piena responsabilita' didattica, secondo le modalita' previste dagli articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede la copertura di posti vacanti e disponibili; c) il contratto e' sospeso nel caso di impedimenti temporanei, per un periodo massimo complessivo di un anno, e riprende successivamente fino al completamento del triennio. Qualora la sospensione avvenga durante il corso di specializzazione, il ripristino e' effettuato in occasione del primo corso utile in caso di assenza complessivamente superiore al limite determinato dalle universita' o dalle istituzioni AFAM, altrimenti al cessare dell'impedimento. Qualora avvenga durante il secondo o il terzo anno, il ripristino e' effettuato nel primo anno scolastico utile in caso di assenza complessivamente superiore a trenta giorni, altrimenti al cessare dell'impedimento; d) il titolare di contratto FIT su posto comune e' tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, e, durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attivita' di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b); e) il titolare di contratto FIT su posto di sostegno e' tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 3, e, durante il secondo e il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attivita' formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b). 6. La sottoscrizione dei contratti FIT comporta la successiva indisponibilita' dei posti complessivamente occorrenti, a livello regionale, per lo svolgimento del terzo anno del percorso FIT, per ogni operazione annuale o definitiva diversa dalla predetta e dalla conseguente immissione in ruolo. Detto vincolo viene meno in caso di mancato superamento della valutazione finale del terzo anno del percorso FIT, ai sensi dell'articolo 13.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.: «Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis). 197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma. (Omissis).».