Art. 8 
 
      Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento 
 
  1. I vincitori del concorso di cui  al  Capo  II  sottoscrivono  un
contratto triennale retribuito di formazione  iniziale,  tirocinio  e
inserimento, di  seguito  denominato  contratto  FIT,  con  l'Ufficio
scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale scelto  ai
sensi dell'articolo  7,  comma  5.  Il  pagamento  del  corrispettivo
previsto e' effettuato con ordini collettivi di  pagamento  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  2. Le condizioni normative ed economiche dei  primi  due  anni  del
contratto FIT sono definite  in  sede  di  contrattazione  collettiva
nazionale. La contrattazione collettiva e' svolta  nel  limite  delle
risorse disponibili nel  Fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma  1,
nonche'   delle   risorse   corrispondenti   alle   supplenze   brevi
effettivamente svolte nel secondo anno di contratto. 
  3. Il terzo anno del contratto FIT prevede le  medesime  condizioni
normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. 
  4. Nelle  more  della  regolamentazione  del  contratto  collettivo
nazionale, la determinazione del trattamento  economico  e  normativo
spettante al  titolare  di  contratto  FIT  e'  rimessa  al  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che ne determina i
contenuti  con  proprio  decreto,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  5. Fermo restando che i criteri di  valutazione  non  sono  oggetto
della contrattazione per il contratto FIT, la  medesima  avviene  nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto  e  in  applicazione
dei seguenti principi direttivi: 
    a) il contratto  e'  risolto  di  diritto  nel  caso  di  assenze
ingiustificate,   di   mancato   conseguimento   del    diploma    di
specializzazione,   di   mancato   superamento   delle    valutazioni
intermedie; 
    b) il contratto prevede un inserimento  graduale  nella  funzione
docente,   anche   con   effettuazione   di   supplenze   con   piena
responsabilita'  didattica,  secondo  le  modalita'  previste   dagli
articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede  la  copertura
di posti vacanti e disponibili; 
    c) il contratto e' sospeso nel caso  di  impedimenti  temporanei,
per  un  periodo  massimo  complessivo  di  un   anno,   e   riprende
successivamente  fino  al  completamento  del  triennio.  Qualora  la
sospensione  avvenga  durante  il  corso  di   specializzazione,   il
ripristino e' effettuato in occasione del primo corso utile  in  caso
di assenza complessivamente superiore  al  limite  determinato  dalle
universita'  o  dalle  istituzioni  AFAM,   altrimenti   al   cessare
dell'impedimento. Qualora avvenga durante il secondo o il terzo anno,
il ripristino e' effettuato nel primo anno scolastico utile  in  caso
di assenza complessivamente superiore a trenta giorni, altrimenti  al
cessare dell'impedimento; 
    d) il titolare di contratto FIT  su  posto  comune  e'  tenuto  a
conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione
di cui all'articolo 9, comma 1, e, durante il secondo e terzo anno, a
completare  la  propria  preparazione  professionale  con   ulteriori
attivita' di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con
le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b); 
    e) il titolare di contratto FIT su posto di sostegno e' tenuto  a
conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione
di cui all'articolo 9, comma 3, e, durante  il  secondo  e  il  terzo
anno,  a  completare  la  propria  preparazione   professionale   con
ulteriori   attivita'   formative   nel   campo    della    didattica
dell'inclusione  scolastica,  con  tirocini   formativi   diretti   e
indiretti e con le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b). 
  6. La sottoscrizione  dei  contratti  FIT  comporta  la  successiva
indisponibilita' dei posti  complessivamente  occorrenti,  a  livello
regionale, per lo svolgimento del terzo anno del  percorso  FIT,  per
ogni operazione annuale o definitiva diversa dalla predetta  e  dalla
conseguente immissione in ruolo. Detto vincolo viene meno in caso  di
mancato superamento della  valutazione  finale  del  terzo  anno  del
percorso FIT, ai sensi dell'articolo 13. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  197,  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2010),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.: 
              «Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis). 
              197.  Allo  scopo  di  semplificare,  razionalizzare  e
          omogeneizzare  i  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse   e
          accessorie  dei  pubblici  dipendenti,   di   favorire   il
          monitoraggio della spesa del personale e di  assicurare  il
          versamento  unificato  delle   ritenute   previdenziali   e
          fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento  delle
          competenze  accessorie,  spettanti   al   personale   delle
          amministrazioni dello Stato  che  per  il  pagamento  degli
          stipendi si avvalgono delle procedure  informatiche  e  dei
          servizi del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze
          fisse mediante ordini collettivi di  pagamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
          ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295
          del 17 dicembre 2002. Per  consentire  l'adeguamento  delle
          procedure informatiche del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
          di 12 milioni di  euro  per  l'anno  2011.  Con  successivo
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi  e  le
          modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  presente
          comma. 
              (Omissis).».