Art. 9 
 
         Primo anno di contratto e corso di specializzazione 
 
  1. I titolari di contratto  FIT  su  posto  comune  sono  tenuti  a
frequentare nel primo anno di contratto il corso di  specializzazione
per l'insegnamento secondario e a conseguire al termine  il  relativo
diploma di specializzazione. Il corso e'  istituito,  in  convenzione
con l'Ufficio scolastico regionale, da universita' o istituzioni AFAM
o   loro   consorzi   ed   e'    organizzato,    anche    in    forma
inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle  scuole.  Il
corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri  a  carico  dello
Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del  costo  standard
per specializzando. 
  2. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui  al
comma 1 e' determinato  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   tenendo   conto   del   decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, su  proposta  della  Conferenza
nazionale di cui all'articolo  14  e  fermi  restando  i  pareri  del
Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previsti dalla  normativa
vigente.  L'ordinamento  corrisponde  ad  un  totale  di  60  CFU/CFA
articolati in: 
    a)  corsi  di  lezioni,  seminari  e  laboratori   destinati   al
completamento della  preparazione  degli  iscritti  nel  campo  della
didattica di tutte le discipline afferenti alla classe  di  concorso,
della  pedagogia,  della  pedagogia  speciale   e   della   didattica
dell'inclusione,  della  psicologia,  della   valutazione   e   della
normativa  scolastica,  puntando  alla  maturazione  progressiva   di
competenze pedagogico-didattico-relazionali; 
    b) attivita' di tirocinio  diretto,  alle  quali  sono  destinati
almeno 10 CFU/CFA, da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale
di appartenenza, in presenza del docente  della  classe  e  sotto  la
guida del tutor scolastico, di cui all'articolo 12; 
    c)    attivita'    di    tirocinio     indiretto,     finalizzate
all'accompagnamento     riflessivo      dell'esperienza      maturata
nell'attivita' di cui alla lettera  b),  alle  quali  sono  destinati
almeno 6 CFU/CFA; 
    d)   attivita'    formative    opzionali,    aggiuntive,    volte
all'acquisizione  di  competenze   linguistiche   nella   prospettiva
dell'insegnamento secondo la modalita' CLIL. 
  3. I titolari di contratto FIT su posto di sostegno sono  tenuti  a
frequentare nel primo anno di contratto il corso di  specializzazione
in pedagogia e  didattica  speciale  per  le  attivita'  di  sostegno
didattico e l'inclusione scolastica e  a  conseguire  al  termine  il
relativo diploma di  specializzazione.  Il  corso  e'  istituito,  in
convenzione con l'Ufficio  scolastico  regionale,  da  universita'  o
istituzioni AFAM o loro consorzi ed e' organizzato,  anche  in  forma
inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle  scuole.  Il
corso prevede la frequenza obbligatoria, con  oneri  a  carico  dello
Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del  costo  standard
per specializzando. 
  4. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui  al
comma 3, determinato ai sensi del comma 2, corrisponde ad  un  totale
di 60 CFU/CFA articolati in: 
    a)  corsi  di  lezioni,  seminari  e  laboratori   destinati   al
completamento della  preparazione  degli  iscritti  nel  campo  della
pedagogia speciale e  della  didattica  per  l'inclusione  scolastica
relative alle discipline afferenti alla classe di  concorso,  nonche'
della  valutazione  e  della  normativa  scolastica,  puntando   alla
maturazione           progressiva            di            competenze
pedagogico-didattico-relazionali  e  relative  alla   didattica   per
l'inclusione scolastica; 
    b) attivita' di tirocinio diretto di didattica di sostegno,  alle
quali sono destinati almeno 10 CFA/CFU,  da  svolgere  presso  scuole
dell'ambito territoriale di appartenenza in presenza del  docente  di
sostegno della classe e sotto la guida del tutor scolastico,  di  cui
all'articolo 12; 
    c)    attivita'    di    tirocinio     indiretto,     finalizzate
all'accompagnamento     riflessivo      dell'esperienza      maturata
nell'attivita' di cui alla lettera  b),  alle  quali  sono  destinati
almeno 6 CFU/CFA; 
    d)   attivita'    formative    opzionali,    aggiuntive,    volte
all'acquisizione di competenze linguistiche. 
  5. I corsi  di  specializzazione,  di  cui  ai  commi  1  e  3,  si
concludono  con  un  esame  finale  che  tiene  conto  dei  risultati
conseguiti dal titolare  di  contratto  FIT  in  tutte  le  attivita'
formative. Il titolare di contratto FIT  che  supera  l'esame  finale
consegue il relativo diploma di specializzazione. 
  6. I criteri di composizione della commissione dell'esame finale  e
i criteri di valutazione dei risultati  conseguiti  dai  contrattisti
sono stabiliti con il decreto di  cui  al  comma  2.  La  commissione
comprende comunque un dirigente scolastico  dell'ambito  territoriale
di riferimento e i tutor del titolare di contratto FIT. Ai componenti
della commissione non spettano compensi, indennita' e rimborsi spese. 
  7. Per i corsi di specializzazione di cui  ai  commi  1  e  3  sono
previsti appositi organi collegiali, disciplinati dal decreto di  cui
al comma 2, con funzioni di programmazione e coordinamento,  comunque
comprendenti i docenti e i tutor del corso  e  i  rappresentanti  dei
corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla  realizzazione
delle attivita' formative. Ai  componenti  dell'organo  non  spettano
compensi, indennita', gettoni o altre utilita'  comunque  denominate,
ne' rimborsi spese a carico delle finanze pubbliche. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270
          (Modifiche  al  regolamento   recante   norme   concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei, approvato  con  D.M.  3
          novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica), emanato  dal  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  novembre  2004,  n.
          266.