Art. 9 Primo anno di contratto e corso di specializzazione 1. I titolari di contratto FIT su posto comune sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso e' istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da universita' o istituzioni AFAM o loro consorzi ed e' organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando. 2. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 1 e' determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tenendo conto del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, su proposta della Conferenza nazionale di cui all'articolo 14 e fermi restando i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsti dalla normativa vigente. L'ordinamento corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA articolati in: a) corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della pedagogia speciale e della didattica dell'inclusione, della psicologia, della valutazione e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali; b) attivita' di tirocinio diretto, alle quali sono destinati almeno 10 CFU/CFA, da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, in presenza del docente della classe e sotto la guida del tutor scolastico, di cui all'articolo 12; c) attivita' di tirocinio indiretto, finalizzate all'accompagnamento riflessivo dell'esperienza maturata nell'attivita' di cui alla lettera b), alle quali sono destinati almeno 6 CFU/CFA; d) attivita' formative opzionali, aggiuntive, volte all'acquisizione di competenze linguistiche nella prospettiva dell'insegnamento secondo la modalita' CLIL. 3. I titolari di contratto FIT su posto di sostegno sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso e' istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da universita' o istituzioni AFAM o loro consorzi ed e' organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso prevede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando. 4. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 3, determinato ai sensi del comma 2, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA articolati in: a) corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica relative alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonche' della valutazione e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per l'inclusione scolastica; b) attivita' di tirocinio diretto di didattica di sostegno, alle quali sono destinati almeno 10 CFA/CFU, da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza in presenza del docente di sostegno della classe e sotto la guida del tutor scolastico, di cui all'articolo 12; c) attivita' di tirocinio indiretto, finalizzate all'accompagnamento riflessivo dell'esperienza maturata nell'attivita' di cui alla lettera b), alle quali sono destinati almeno 6 CFU/CFA; d) attivita' formative opzionali, aggiuntive, volte all'acquisizione di competenze linguistiche. 5. I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti dal titolare di contratto FIT in tutte le attivita' formative. Il titolare di contratto FIT che supera l'esame finale consegue il relativo diploma di specializzazione. 6. I criteri di composizione della commissione dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. La commissione comprende comunque un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di riferimento e i tutor del titolare di contratto FIT. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennita' e rimborsi spese. 7. Per i corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 3 sono previsti appositi organi collegiali, disciplinati dal decreto di cui al comma 2, con funzioni di programmazione e coordinamento, comunque comprendenti i docenti e i tutor del corso e i rappresentanti dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione delle attivita' formative. Ai componenti dell'organo non spettano compensi, indennita', gettoni o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese a carico delle finanze pubbliche.
Note all'art. 9: - Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica), emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266.