Art. 14 
 
                Licei musicali, coreutici e artistici 
 
  1. I licei musicali, coreutici e artistici  possono  rimodulare  il
monte orario complessivo e introdurre  insegnamenti  opzionali  anche
utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di  flessibilita',  nel
secondo biennio e nell'ultimo anno, in  attuazione  dell'articolo  1,
comma 28, della legge n. 107 del 2015, ferme  restando  le  dotazioni
organiche previste a legislazione vigente e al fine di  offrire  agli
studenti  la  possibilita'  di  scelta  tra   diversi   insegnamenti,
prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per  attuare  i
progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa. 
  2.  Al  fine  di  pervenire  a  un'adeguata   distribuzione   delle
specificita'  strumentali  nei  licei  musicali  e'  progressivamente
prevista, per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno  otto
insegnamenti  di  strumento  differenti,  e  di  non  piu'   di   tre
insegnamenti dello stesso strumento, con possibilita' di  derogare  a
tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del  pianoforte,
ferma restando la necessita' di non  generare  esuberi  di  personale
nell'ambito  della  dotazione  organica  prevista   dalla   normativa
vigente. 
  3. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle
arti, gli  istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche  e  le
universita'  possono  stipulare  accordi  con  gli  enti  locali,  le
istituzioni culturali e le realta' produttive, al fine di valorizzare
le creazioni artistiche e artigianali  dei  diversi  territori  e  di
potenziare le competenze delle studentesse  e  degli  studenti  nella
pratica artistica. 
  4. Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e  coreutici,
anche in rete tra loro, gli istituti superiori di  studi  musicali  e
coreutici e gli istituti di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, possono  stipulare
accordi di programma, anche con gli enti locali, per  regolare  forme
di collaborazione. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  28,  della
          legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino   delle   disposizioni    legislative    vigenti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n.  162
          S.O.: 
              «28. Le scuole secondarie di secondo grado  introducono
          insegnamenti opzionali nel secondo  biennio  e  nell'ultimo
          anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di
          flessibilita'.  Tali  insegnamenti,  attivati   nell'ambito
          delle  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e dei posti di  organico  dell'autonomia  assegnati
          sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono
          parte del percorso  dello  studente  e  sono  inseriti  nel
          curriculum dello studente,  che  ne  individua  il  profilo
          associandolo a un'identita' digitale e  raccoglie  tutti  i
          dati utili anche ai fini dell'orientamento  e  dell'accesso
          al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle
          competenze   acquisite,   alle   eventuali   scelte   degli
          insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche  in
          alternanza  scuola-lavoro  e  alle   attivita'   culturali,
          artistiche,   di   pratiche   musicali,   sportive   e   di
          volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, sono disciplinate le modalita' di individuazione
          del profilo dello studente  da  associare  ad  un'identita'
          digitale, le modalita' di trattamento  dei  dati  personali
          contenuti  nel  curriculum  dello  studente  da  parte   di
          ciascuna   istituzione   scolastica,   le   modalita'    di
          trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca dei  suddetti  dati  ai  fini  di  renderli
          accessibili nel Portale unico di cui al comma 136,  nonche'
          i criteri e le modalita' per la  mappatura  del  curriculum
          dello studente ai fini di  una  trasparente  lettura  della
          progettazione e della valutazione per competenze.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  11,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8  luglio  2005,   n.   212,
          «Regolamento recante disciplina per  la  definizione  degli
          ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, a  norma  dell'articolo  2
          della L.  21  dicembre  1999,  n.  508»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243: 
              «Art.  11.  (Istituzioni  non  statali).  -   1.   Fino
          all'entrata in vigore del  regolamento  che  disciplina  le
          procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il
          riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
          dell'articolo  2,  comma  7,  lettera  g),   della   legge,
          l'autorizzazione a rilasciare i titoli di  Alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita,  con
          decreto  del  Ministro,  a  istituzioni  non  statali  gia'
          esistenti alla data di entrata in  vigore  della  legge.  A
          tale  fine,  le  istituzioni  interessate  presentano   una
          relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante
          la conformita'  dell'ordinamento  didattico  adottato  alle
          disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la
          disponibilita' di idonee strutture e  di  adeguate  risorse
          finanziarie e di personale. 
              2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in
          ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico,  e  del
          Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture  e  del
          personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine
          il Comitato e' integrato con esperti del settore fino ad un
          massimo di  cinque,  nominati  con  decreto  del  Ministro,
          tenuto  conto  delle  diverse  tipologie  formative   delle
          istituzioni   ricomprese   nel    sistema,    nei    limiti
          dell'apposito  stanziamento  di  bilancio,  come   previsto
          dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662. 
              3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati  e
          le altre attivita'  formative  sono  richiesti  i  medesimi
          requisiti vigenti per le istituzioni statali. 
              4.  Le  istituzioni  autorizzate  devono  garantire  il
          rispetto della normativa in materia di diritto allo  studio
          degli studenti iscritti. 
              5. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche alle Accademie gia'  abilitate  a  rilasciare  titoli
          secondo il previgente ordinamento didattico.».