Art. 23 
 
                        Istruzione parentale 
 
  1. In caso  di  istruzione  parentale,  i  genitori  dell'alunna  o
dell'alunno, della studentessa o dello studente,  ovvero  coloro  che
esercitano la responsabilita' genitoriale, sono tenuti  a  presentare
annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del
territorio  di  residenza.  Tali   alunni   o   studenti   sostengono
annualmente  l'esame  di  idoneita'  per  il  passaggio  alla  classe
successiva in qualita' di candidati esterni presso una scuola statale
o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.