Art. 25 
 
                     Scuole italiane all'estero 
 
  1. Per le alunne e gli alunni che frequentano  le  scuole  italiane
all'estero si applicano le norme del presente decreto,  ad  eccezione
degli articoli 4, 7 e 19. 
  2. L'ammissione all'esame di  Stato  conclusivo  del  primo  e  del
secondo ciclo di  istruzione  avviene  in  assenza  dell'espletamento
delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.