Art. 30 
 
                   Servizio in residenze disagiate 
 
  1. Si applica l'articolo  144  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 18 del 1967, nonche'  l'articolo  23  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo dell'art. 144, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 
              «Art. 144 (Residenze  disagiate).  -  Con  decreto  del
          Ministro degli affari esteri, di concerto con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          sono stabilite le residenze da considerarsi  disagiate  per
          le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della
          notevole  distanza   dall'Italia,   e   le   residenze   da
          considerarsi particolarmente disagiate per le piu'  gravose
          condizioni di vita o di clima. 
              Il  servizio  prestato  nelle  residenze  disagiate   e
          particolarmente   disagiate   e'   computato,   a   domanda
          dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del
          trattamento di quiescenza, con un  aumento  rispettivamente
          di sei e di nove dodicesimi, nei  limiti  massimi  previsti
          dalla  normativa  vigente.  Nel  servizio   suddetto   sono
          computati i  periodi  di  viaggio  da  una  ad  altra  sede
          disagiata e di congedo ordinario o di ferie. 
              Ai fini del computo del servizio  in  particolari  sedi
          richiesto dagli articoli 107, 122  e  127,  il  periodo  di
          servizio  nelle  residenze  particolarmente  disagiate   e'
          valutato con un aumento di sei dodicesimi. 
              Il    personale    in    servizio    nelle    residenze
          particolarmente disagiate e' trasferito; a richiesta,  dopo
          due anni di effettiva permanenza  nella  stessa  residenza.
          Salvo  che  con  il   consenso   dell'interessato   o   per
          particolari esigenze di servizio, il predetto personale non
          puo' essere destinato a prestare servizio  consecutivamente
          in altra sede particolarmente disagiata». 
              - Si riporta il testo dell'art.  23,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,
          recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  norme  sul
          trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e  militari
          dello Stato»: 
              «Art. 23 (Servizio del  personale  dell'Amministrazione
          degli affari esteri in residenze disagiate). - Il  servizio
          prestato dal personale  dell'Amministrazione  degli  affari
          esteri  nelle   residenze   disagiate   o   particolarmente
          disagiate, stabilite con decreto del  Ministro  competente,
          di concerto con quello  per  il  tesoro,  e'  aumentato,  a
          domanda dell'interessato o  dei  superstiti  aventi  causa,
          rispettivamente della meta' e di tre quarti. 
              A tal fine si computano anche i periodi di  viaggio  da
          una ad altra sede disagiata nonche' il tempo  trascorso  in
          congedo».