Art. 6 
 
                        Progetto individuale 
 
  1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma  2,  della
legge 8 novembre 2000, n. 328, e' redatto dal competente Ente  locale
sulla base del Profilo  di  funzionamento,  su  richiesta  e  con  la
collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilita'. 
  2. Le prestazioni, i  servizi  e  le  misure  di  cui  al  Progetto
individuale sono definite anche in collaborazione con le  istituzioni
scolastiche. 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta l'articolo 14, comma 2, della citata legge 8
          novembre  2000,  n.  328,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
                «Art.  14  (Progetti  individuali  per   le   persone
          disabili). 
              (Omissis). 
              2. Nell'ambito delle risorse  disponibili  in  base  ai
          piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale
          comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale  o
          al Profilo di funzionamento , le prestazioni di cura  e  di
          riabilitazione a carico del Servizio  sanitario  nazionale,
          il  Piano   educativo   individualizzato   a   cura   delle
          istituzioni scolastiche,  i  servizi  alla  persona  a  cui
          provvede il comune in  forma  diretta  o  accreditata,  con
          particolare  riferimento  al  recupero  e  al1'integrazione
          sociale, nonche' le misure  economiche  necessarie  per  il
          superamento di condizioni  di  poverta',  emarginazione  ed
          esclusione sociale. Nel progetto individuale sono  definiti
          le potenzialita' e gli eventuali  sostegni  per  il  nucleo
          familiare. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  15  della  citata  legge  5
          febbraio 1992, n. 104: 
              «Art.  15  (Gruppi   di   lavoro   per   l'integrazione
          scolastica).   - 1.   Presso   ogni   ufficio    scolastico
          provinciale e' istituito un gruppo di lavoro  composto  da:
          un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli  studi,
          un esperto della scuola utilizzato ai  sensi  dell'articolo
          14, decimo comma, della legge 20 maggio  1982,  n.  270,  e
          successive modificazioni, due esperti designati dagli  enti
          locali, due esperti  delle  unita'  sanitarie  locali,  tre
          esperti  designati   dalle   associazioni   delle   persone
          handicappate   maggiormente   rappresentative   a   livello
          provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
          dei  criteri  indicati   dal   Ministero   della   pubblica
          istruzione entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. Il gruppo di  lavoro  dura  in
          carica tre anni. 
              2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di  scuola
          secondaria di primo e secondo grado sono costituiti  gruppi
          di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei
          servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare
          alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal
          piano educativo. 
              3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1  hanno  compiti
          di consulenza e proposta al  provveditore  agli  studi,  di
          consulenza alle singole scuole, di collaborazione  con  gli
          enti locali e le unita' sanitarie locali per la conclusione
          e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di
          cui agli  articoli  13,  39  e  40,  per  l'impostazione  e
          l'attuazione dei piani educativi individualizzati,  nonche'
          per qualsiasi  altra  attivita'  inerente  all'integrazione
          degli alunni in difficolta' di apprendimento. 
              4. I gruppi di  lavoro  predispongono  annualmente  una
          relazione da inviare al Ministro della pubblica  istruzione
          ed al presidente  della  giunta  regionale.  Il  presidente
          della giunta regionale puo' avvalersi  della  relazione  ai
          fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi
          di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.».