Art. 14 Beneficiari del contributo 1. Alle imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono concessi contributi volti alla tutela e alla diffusione dell'informazione presso le comunita' presenti sul territorio italiano espressione delle minoranze linguistiche riconosciute. 2. Alle imprese editrici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei capi II e III del presente decreto, ad eccezione di quelle che stabiliscono requisiti relativi alla forma societaria. Alle stesse imprese non si applica il limite al contributo complessivamente erogabile previsto dall'articolo 8, comma 15. 3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di cui al presente articolo. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1999, n. 297: «Art. 2 - 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.». - Per il riferimento al comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 198 del 2016, si veda nelle note all'art. 1.