Art. 17 
 
                             Abrogazioni 
 
  1.  Sono  abrogati   i   seguenti   regolamenti   e   provvedimenti
ministeriali: 
  a)  decreto  del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182,  concernente  il  regolamento
recante modifica e integrazione della disciplina della  verificazione
periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e camere di
commercio, fatte salve  le  abrogazioni  disposte  dall'articolo  11,
comma 1, del medesimo decreto; 
  b) decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive  10  dicembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 39 del  15  febbraio  2002,  recante  condizioni  e  modalita'  di
riconoscimento dell'idoneita'  dei  laboratori  all'esecuzione  della
verificazione periodica degli strumenti di misura; 
  c) decreto del Vice Ministro dello  sviluppo  economico  29  agosto
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 225 del 27 settembre 2007, concernente vigilanza sul mercato degli
strumenti di misura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo  2
febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE; 
  d) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18  gennaio  2011,
n. 31, recante il regolamento concernente i criteri per  l'esecuzione
dei controlli metrologici successivi sui gli strumenti per  pesare  a
funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE; 
  e) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18  gennaio  2011,
n. 32, recante il regolamento concernente i criteri per  l'esecuzione
dei controlli metrologici successivi sui sistemi per  la  misurazione
continua e dinamica di quantita' di liquidi  diversi,  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva
2004/22/CE; 
  f) decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile 2012, n.
75, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei
controlli  metrologici  successivi  sui  contatori  del   gas   e   i
dispositivi  di  conversione  del  volume,  ai  sensi   del   decreto
legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  attuativo  della  direttiva
2004/22/CE; 
  g) decreto del Ministro dello sviluppo economico 30  ottobre  2013,
n. 155, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione
dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua  e  sui
contatori di calore, ai sensi  del  decreto  legislativo  2  febbraio
2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE; 
  h) decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2015,  n.
60, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei
controlli metrologici successivi sui contatori di  energia  elettrica
attiva, ai sensi del decreto legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,
attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto  16
aprile 2012, n.  75,  concernente  i  criteri  per  l'esecuzione  dei
controlli successivi sui contatori  del  gas  e  sui  dispositivi  di
conversione del volume. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano
di trovare applicazione le seguenti direttive ministeriali: 
  a) direttiva del Ministro della attivita' produttive 4 aprile 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  246
del 22 ottobre 2003, recente indirizzo  e  coordinamento  tecnico  in
materia di operazioni di verificazione periodica degli  strumenti  di
misura; 
  b) direttiva del Ministro  delle  attivita'  produttive  30  luglio
2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  253  del  27  ottobre  2004,   recante   la   definizione   delle
caratteristiche dei sigilli di garanzia apposti  sugli  strumenti  di
misura da parte dei laboratori  riconosciuti  idonei  a  eseguire  la
verificazione periodica; 
  c) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 4  agosto  2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  242
del 17 ottobre 2011, recante indirizzo  e  coordinamento  tecnico  in
materia  di  controlli  successivi  sui  distributori  di  carburanti
(eccetto i gas liquefatti) di cui all'allegato MI  -005  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
  d) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  293
del 17 dicembre 2011, recante indirizzo e  coordinamento  tecnico  in
materia di operazione di verificazione dei distributori di carburanti
conformi  alla  direttiva  2004/22/CE,   attuata   con   il   decreto
legislativo 2 febbraio 2007,  n.  22,  associati  ad  apparecchiature
ausiliarie  ammesse  alla  verificazione  metrica  ai   sensi   della
normativa nazionale; 
  e) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14  marzo  2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  102
del 3 maggio 2013,  recante  indirizzo  e  coordinamento  tecnico  in
materia di operazione di verificazione di distributori di  carburante
associati ad apparecchiature ausiliarie e di  armonizzazione  tecnica
alla normativa europea; 
  f) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio  2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  165
del 18 luglio 2014, recante  indirizzo  e  coordinamento  tecnico  in
materia di operazione di verificazione dei dispositivi di conversione
del volume, di  semplificazione  e  di  armonizzazione  tecnica  alla
normativa europea.