Art. 18 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente regolamento entrano  in  vigore  il
novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2.  Gli  organismi  gia'  abilitati  ad  effettuare   verificazioni
periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti  abrogati  ai
sensi dell'articolo  17,  comma  1,  riprodotte  o  comunque  non  in
contrasto  con  disposizioni  del  presente  decreto,  continuano   a
svolgere tali attivita' senza soluzione di  continuita',  a  semplice
richiesta e senza oneri, e in sede di verificazione  periodica  degli
strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le
condizioni,  utilizzano  gli  stessi   sigilli   con   gli   elementi
identificativi assegnati da  Unioncamere  per  la  verificazione  dei
corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea. Le camere
di commercio e gli organismi abilitati  ad  effettuare  verificazioni
periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati  che
non trovano corrispondenza nelle disposizioni del  presente  decreto,
continuano transitoriamente a svolgerle per  un  periodo  massimo  di
diciotto  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,
applicando, in quanto compatibili, tutte le  procedure  di  verifica,
gli obblighi di comunicazione e quelli  relativi  all'istituzione  ed
alla  tenuta  del  libretto   metrologico   previsti   dal   presente
regolamento. 
  3. Per gli  strumenti  gia'  oggetto  di  verifiche  periodiche  in
conformita'  alle  disposizioni  dei  decreti   abrogati   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con
disposizioni del presente decreto, la  periodicita'  delle  verifiche
continua  ad  essere  calcolata  a  decorrere  dall'ultima   verifica
effettuata. 
  4. Per gli strumenti per i quali  la  periodicita'  della  verifica
risulta  ridotta  per  effetto  del  presente   decreto,   la   prima
conseguente verifica successiva puo' comunque essere svolta entro  un
anno dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  se  il  relativo
termine scade anteriormente. 
  5.  Per  gli  strumenti  in  precedenza  non  soggetti  a  verifica
periodica e per  i  quali  tale  verifica  e'  stata  introdotta  dal
presente decreto, la periodicita'  della  verifica  va  calcolata  di
norma dalla data di messa in servizio,  se  disponibile,  ovvero  dal
biennio successivo alla data del bollo metrico, se  presente,  ma  la
prima verifica puo' essere svolta entro un triennio  dall'entrata  in
vigore  del  presente  decreto   se   il   relativo   termine   scade
anteriormente. 
  6. Per gli strumenti di cui all'allegato MI-007 -  Tassametri  -  e
all'allegato MI-010 - Analizzatori di gas di scarico  -  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e  successive  modificazioni,  il
termine di  cui  al  comma  5  per  lo  svolgimento  delle  verifiche
periodiche   resta   comunque   subordinato   all'individuazione   di
specifiche  schede  per  le  procedure  di  verificazione   periodica
integrative di quelle  di  cui  all'allegato  III,  adottate  con  le
medesime procedure del presente regolamento. 
  7.  Per  gli  strumenti  di  misura  utilizzati  nell'ambito  delle
attivita' dei servizi dell'energia elettrica e del gas e dei  servizi
idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati
nell'ambito  dei  provvedimenti   di   regolazione   adottati   dalla
competente Autorita' amministrativa indipendente anche in funzione di
eventuali  piani  di  miglioramento  dei  servizi   di   misura   con
sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per  coordinare  i
conseguenti  adempimenti,  evitare  oneri  sproporzionati   per   gli
operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi. 
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 21 aprile 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 619