Art. 18 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Gli organismi gia' abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, continuano a svolgere tali attivita' senza soluzione di continuita', a semplice richiesta e senza oneri, e in sede di verificazione periodica degli strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea. Le camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, continuano transitoriamente a svolgerle per un periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento. 3. Per gli strumenti gia' oggetto di verifiche periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, la periodicita' delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata. 4. Per gli strumenti per i quali la periodicita' della verifica risulta ridotta per effetto del presente decreto, la prima conseguente verifica successiva puo' comunque essere svolta entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente. 5. Per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica e' stata introdotta dal presente decreto, la periodicita' della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica puo' essere svolta entro un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente. 6. Per gli strumenti di cui all'allegato MI-007 - Tassametri - e all'allegato MI-010 - Analizzatori di gas di scarico - del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, il termine di cui al comma 5 per lo svolgimento delle verifiche periodiche resta comunque subordinato all'individuazione di specifiche schede per le procedure di verificazione periodica integrative di quelle di cui all'allegato III, adottate con le medesime procedure del presente regolamento. 7. Per gli strumenti di misura utilizzati nell'ambito delle attivita' dei servizi dell'energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorita' amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 aprile 2017 Il Ministro: Calenda Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 619