Art. 14 Norma transitoria per passaggi di qualifica e disposizioni per il personale di ruolo e volontario 1. I passaggi di qualifica, conseguenti all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori, disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non determinano nuovi o maggiori oneri e le relative spese restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal presente decreto. 2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del novellato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i due elenchi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, come modificato dal presente decreto legislativo, rispettivamente per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. In detti elenchi confluiscono, a domanda, in via alternativa, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' iscritti nell'unico elenco attualmente in vigore, tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, il quale e' contestualmente soppresso. 3. L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. 4. L'impiego del personale inserito negli elenchi di cui al comma 2 e' disposto nei limiti dell'autorizzazione annuale di spesa indicata all'articolo 6-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. 5. In relazione agli specifici interventi di soccorso pubblico e dei servizi di prevenzione incendi, il Corpo nazionale puo' prevedere l'assunzione di ulteriori profili professionali tecnici e specialistici.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo vigente dell'art. 6-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio): «Art. 6-bis. (Misure urgenti per la funzionalita' e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unita' per l'anno 2016 a valere sulle facolta' assunzionali del 2017, previste dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo art. 66, con decorrenza dal 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneita' motoria, indetta con decreto ministeriale 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facolta' assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre 2017. Al relativo onere, pari ad euro 21.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 2. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 400 unita'. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, e' incrementata di 400 unita'. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma e' autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile". L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per l'anno 2017 e a euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018. 3. Al fine di potenziare la capacita' di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo ottimali livelli di protezione e sicurezza del personale operativo, e' autorizzata, nell'ambito della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.». - Si riporta il testo vigente del comma 365 dell'art. 1, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): «365. (Omissis). c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.». - Si riporta il testo vigente del comma 972 dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilita' 2016): «972. Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale e' riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresi', ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, e' accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 63 del presente articolo. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, e' ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.». - Si riportano i testi vigenti degli articoli 34 e 80 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Capo VI (Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente) - Art. 34. (Ambito di applicazione). - 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico». 2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 36 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze. (Omissis).» «Capo V (Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente) - Art. 80. (Ambito di applicazione). - 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico». 2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 82 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.». - Si riporta il testo vigente del comma 7, dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis). 7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 (Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato): «Art. 1. Il lavoro straordinario puo' essere consentito soltanto per eccezionali esigenze di servizio riconosciute indilazionabili ed e' autorizzato con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, il cui ammontare complessivo non potra' eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unita' del personale in servizio. Il predetto decreto dovra' indicare, oltre che i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, anche gli uffici interessati, l'entita' del personale impiegato, compreso il titolare delle relative unita' organiche, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle suindicate esigenze di servizio. Le ore di lavoro straordinario possono essere retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese nei limiti stabiliti con il decreto di autorizzazione con il quale, salvo quanto previsto nei successivi articoli, potra' consentirsi di raggiungere al massimo e solo per casi eccezionali il limite annuo individuale di 240 ore. Ove non sia diversamente stabilito col decreto di autorizzazione, la spesa mensile per lavoro straordinario non puo' normalmente superare il dodicesimo dello stanziamento annuo del relativo capitolo di bilancio. Per esigenze di servizio che non consentono l'uniforme distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno, il predetto limite puo' essere eccezionalmente superato nei periodi di piu' intensa attivita', purche' sia assicurato il servizio per i restanti periodi e resti per questi ultimi in bilancio una disponibilita' non inferiore, per ciascun mese, alla meta' di quella normalmente utilizzabile. Al termine di ogni periodo autorizzato il titolare di ogni singola unita' organica presentera' una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione sull'entita' delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e rese, nonche' in ordine all'effettivo risultato conseguito; cio' anche al fine delle eventuali successive autorizzazioni. Di tali relazioni si terra' conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748 .».