Art. 11 
 
Interventi urgenti per il contrasto della poverta' educativa minorile
e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno 
 
  1. Al fine di realizzare  specifici  interventi  educativi  urgenti
nelle regioni del  Mezzogiorno  volti  al  contrasto  della  poverta'
educativa minorile  e  della  dispersione  scolastica,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno e  della  giustizia,
sono individuate le aree di  esclusione  sociale,  caratterizzate  da
poverta' educativa minorile e dispersione scolastica, nonche'  da  un
elevato tasso di fenomeni di criminalita' organizzata. 
  2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto, di cui  al  comma
1, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca
indice una procedura  selettiva  per  la  presentazione  di  progetti
recanti la realizzazione di interventi educativi di durata  biennale,
volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce  e  di
poverta' educativa, nonche' per la prevenzione  delle  situazioni  di
fragilita'   nei   confronti   della   capacita'   attrattiva   della
criminalita'. 
  3. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 2 le reti  di
istituzioni  scolastiche  presenti  nelle  aree  individuate  con  il
decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione
degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con  enti
locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del  CONI,
delle  Federazioni  sportive  nazionali,  delle  discipline  sportive
associate e degli enti di promozione  sportiva  o  servizi  educativi
pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato. 
  4. La procedura di cui al comma 2 e' finanziata  nell'ambito  delle
risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze
e   ambienti   per   l'apprendimento»,   riferito   al   periodo   di
programmazione 2014/2020, di cui  alla  decisione  della  Commissione
europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014,  in  coerenza  con  quanto
previsto dalla stessa programmazione.