Art. 14 
 
Proroga dei termini per l'effettuazione  degli  investimenti  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
 
  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «, effettuati nel periodo  indicato  al  comma  8,»
sono soppresse; 
    b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «La  disposizione
di cui al presente comma  si  applica  agli  investimenti  effettuati
entro il 31  dicembre  2017,  ovvero  entro  il  31  luglio  2018,  a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo  ordine
risulti accettato dal  venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione». 
  2. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata  di  4  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 6 milioni di euro per l'anno 2025. 
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in
15 milioni di euro per l'anno 2019, in 24 milioni di euro per  l'anno
2020, in 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023,
e in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2024,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; 
    b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a  18  milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2021 al 2023, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
    d)  quanto  a  6  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma  1
del presente articolo. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.