Art. 15 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno 1. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualita' dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialita' e l'efficienza della loro azione amministrativa, nonche' per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire piu' elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati. 2. Le forme di supporto di cui al comma 1, che si affiancano a quelle di assistenza e sostegno di cui all'articolo 1, commi 85, lett. d), e 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono esercitate nel rispetto delle competenze e responsabilita' dei soggetti coinvolti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a beneficio degli enti locali situati nelle regioni di cui al comma 1. A conclusione di tale periodo, il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio sugli esiti della sperimentazione, i cui risultati sono oggetto di informativa nell'ambito della Conferenza Stato - Citta' ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.