Art. 24 
 
Notifica all'autorita'  giudiziaria  italiana  nel  caso  di  persona
  soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato 
 
  1. Quando e'  disposta,  senza  richiesta  di  assistenza  tecnica,
l'intercettazione di un dispositivo, anche di sistema  informatico  o
telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato,
il procuratore della Repubblica, trasmette immediatamente al  giudice
per  le  indagini  preliminari  la  notificazione  dell'avvio   delle
operazioni effettuata dall'autorita' giudiziaria dello  Stato  membro
che procede. 
  2. Il  giudice  per  le  indagini  preliminari  ordina  l'immediata
cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte
in riferimento  a  un  reato  per  il  quale,  secondo  l'ordinamento
interno, le intercettazioni non sono consentite e ne da'  contestuale
comunicazione al procuratore della Repubblica. 
  3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo,  e  comunque  non
oltre  novantasei   ore   dalla   ricezione   della   notifica,   da'
comunicazione  all'autorita'  giudiziaria  dello  Stato  membro   del
provvedimento  di   cessazione   delle   operazioni   e   della   non
utilizzabilita' a fini di prova dei risultati  delle  intercettazioni
eseguite.