Art. 17 
 
                         Regime transitorio 
 
  1. I consigli  dell'ordine  che  non  hanno  proceduto  al  rinnovo
secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al  decreto  del
Ministro della giustizia  10  novembre  2014,  n.  170,  procedono  a
deliberare le elezioni entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  2. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalita' previste  dal
regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state  annullate  in  via
definitiva, procedono a deliberare le elezioni  entro  quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  ovvero
dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento,
se successiva alla predetta data di entrata in vigore. 
  3.  In  sede  di  prima  applicazione,  la  durata   dei   consigli
dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2,  e'
stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando
le disposizioni di cui all'articolo  3  della  presente  legge.  Alle
elezioni successive si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  4. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in
carica e non rinnovati per il mancato  svolgimento  delle  operazioni
elettorali dell'anno 2015, nonche' dai  consigli  eletti  secondo  le
modalita' previste dal citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro della giustizia 10 novembre 2014,  n.  170,  inclusi  quelli
insediati anche in presenza  di  impugnativa  elettorale,  fermi  gli
effetti del giudicato. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il decreto del Ministro della giustizia  10  novembre
          2014, n. 170, reca: «Uffici del giudice di  pace  mantenuti
          ex art. 3 decreto legislativo n. 156/2012.». 
              - Per il testo dell'art. 28, comma 7,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si vedano le  note  all'articolo  2,
          comma 1.