Art. 16 Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari 1. Il vice procuratore onorario inserito nella struttura organizzativa di cui all'articolo 2: a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; b) svolge le attivita' e adotta i provvedimenti a lui delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17. 2. L'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa di cui all'articolo 2 ha luogo con provvedimento del procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario. 3. Nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico i vice procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita' previste dal comma 1, lettera a).