Art. 16 
 
           Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari 
 
  1.  Il  vice  procuratore   onorario   inserito   nella   struttura
organizzativa di cui all'articolo 2: 
  a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e
il suo coordinamento, compie tutti gli  atti  preparatori  utili  per
l'esercizio della funzione  giudiziaria  da  parte  di  quest'ultimo,
provvedendo   allo   studio   dei   fascicoli,    all'approfondimento
giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione  delle  minute
dei provvedimenti; 
  b) svolge le attivita' e adotta  i  provvedimenti  a  lui  delegati
secondo quanto previsto dall'articolo 17. 
  2. L'assegnazione  dei  vice  procuratori  onorari  alla  struttura
organizzativa di cui all'articolo 2 ha luogo  con  provvedimento  del
procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma  per  i
magistrati onorari del consiglio giudiziario. 
  3. Nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico  i  vice
procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i  compiti  e  le
attivita' previste dal comma 1, lettera a).