Art. 17 
 
          Attivita' delegabili ai vice procuratori onorari 
 
  1. Nei procedimenti davanti al giudice di  pace,  le  funzioni  del
pubblico ministero possono essere svolte, per delega del  procuratore
della Repubblica, dal vice procuratore onorario: 
  a) nell'udienza dibattimentale; 
  b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17  e  25  del  decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274; 
  c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo  127
del codice di procedura penale e nei procedimenti  di  esecuzione  ai
fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2,  del  medesimo
codice. 
  2. Nei casi indicati  nel  comma  1,  la  delega  e'  conferita  in
relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. 
  3. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in  composizione
monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui  agli
articoli 589 e 590 del codice penale commessi  con  violazione  delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro  nonche'  di  cui
all'articolo  590-sexies  del  codice  penale,  il  vice  procuratore
onorario puo' svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e
secondo  le  direttive  stabilite  in  via  generale  dal  magistrato
professionale che ne coordina le attivita', le funzioni  di  pubblico
ministero: 
  a) nell'udienza dibattimentale; 
  b) nell'udienza di convalida dell'arresto di cui  all'articolo  558
del codice di procedura penale; 
  c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna  ai
sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale; 
  d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo  127
del codice di procedura penale. 
  4.  Il  vice  procuratore  onorario  delegato  puo'   assumere   le
determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta  nei
procedimenti relativi  ai  reati  per  i  quali  l'azione  penale  e'
esercitata con decreto di citazione diretta  ai  sensi  dell'articolo
550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando  si  proceda
con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558  del
codice di procedura penale, e  in  quelli  iniziati  con  decreto  di
giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale. 
  5. Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati
indicati dall'articolo 550, comma 1, del codice di procedura  penale,
puo' redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonche' svolgere
compiti e attivita', anche di indagine, ivi compresa l'assunzione  di
informazioni dalle persone informate  sui  fatti  e  l'interrogatorio
della persona sottoposta ad indagini o imputata. 
  6. Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento  delle
attivita' a  lui  direttamente  delegate  alle  direttive  periodiche
menzionate all'articolo 15, comma 2, e puo' chiedere che  l'attivita'
e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale
titolare del procedimento se  non  ricorrono  nel  caso  concreto  le
condizioni di fatto per provvedere in loro conformita'. 
  7. Il procuratore della Repubblica,  in  presenza  di  giustificati
motivi, dispone la revoca della delega conferita al vice  procuratore
onorario. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo degli articoli 15, 17  e  25  del
          decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274  (Disposizioni
          sulla competenza  penale  del  giudice  di  pace,  a  norma
          dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468): 
              «Art. 15 (Chiusura delle indagini  preliminari).  -  1.
          Ricevuta la relazione  di  cui  all'art.  11,  il  pubblico
          ministero,  se  non  richiede   l'archiviazione,   esercita
          l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la
          citazione dell'imputato. 
              2.  Se  ritiene  necessarie  ulteriori   indagini,   il
          pubblico ministero  vi  provvede  personalmente  ovvero  si
          avvale della polizia giudiziaria,  impartendo  direttive  o
          delegando il compimento di specifici atti.». 
              «Art. 17 (Archiviazione). - 1.  Il  pubblico  ministero
          presenta al giudice  di  pace  richiesta  di  archiviazione
          quando la notizia di reato e' infondata, nonche'  nei  casi
          previsti dagli articoli 411 del codice di procedura  penale
          e 125 del decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,
          nonche' dall'art. 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con
          la  richiesta  e'  trasmesso  il  fascicolo  contenente  la
          notizia di reato, la documentazione relativa alle  indagini
          espletate e i verbali compiuti davanti al giudice. 
              2. Copia della richiesta  e'  notificata  alla  persona
          offesa che nella notizia di reato  o  successivamente  alla
          sua  presentazione  abbia  dichiarato  di   volere   essere
          informata circa l'eventuale archiviazione. Nella  richiesta
          e' altresi' precisato che nel termine di  dieci  giorni  la
          persona  offesa  puo'  prendere  visione   degli   atti   e
          presentare  richiesta  motivata   di   prosecuzione   delle
          indagini preliminari. Con l'opposizione alla  richiesta  di
          archiviazione  la  persona  offesa  indica,   a   pena   di
          inammissibilita', gli elementi di prova che giustificano il
          rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie. 
              3. Il pubblico ministero provvede sempre  a  norma  del
          comma 2, nei casi in cui la richiesta di  archiviazione  e'
          successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'art.
          26, comma 2. 
              4. Il giudice, se accoglie la  richiesta,  dispone  con
          decreto  l'archiviazione,   altrimenti   restituisce,   con
          ordinanza, gli atti  al  pubblico  ministero  indicando  le
          ulteriori  indagini  necessarie  e  fissando   il   termine
          indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che
          entro  dieci   giorni   il   pubblico   ministero   formuli
          l'imputazione. 
              5. Quando e' ignoto l'autore del reato si osservano  le
          disposizioni di cui all'art. 415 del  codice  di  procedura
          penale.». 
              «Art. 25 (Richieste del pubblico ministero). - 1. Entro
          dieci giorni dalla comunicazione del  ricorso  il  pubblico
          ministero presenta le sue richieste nella  cancelleria  del
          giudice di pace. 
              2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente
          infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di  pace
          incompetente per territorio, il pubblico ministero  esprime
          parere  contrario   alla   citazione   altrimenti   formula
          l'imputazione   confermando   o   modificando    l'addebito
          contenuto nel ricorso.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 127 e  655,  comma
          2, del Codice di procedura penale: 
              «Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio).  -  1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o il presidente del collegio fissa la data  dell'udienza  e
          ne  fa  dare  avviso  alle  parti,   alle   altre   persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Se l'imputato e' privo di difensore,  l'avviso  e'  dato  a
          quello di ufficio. 
              2. Fino a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono
          essere presentate memorie in cancelleria. 
              3.  Il  pubblico  ministero,  gli   altri   destinatari
          dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se  compaiono.
          Se l'interessato e' detenuto o  internato  in  luogo  posto
          fuori della circoscrizione del giudice e ne  fa  richiesta,
          deve essere sentito  prima  del  giorno  dell'udienza,  dal
          magistrato di sorveglianza del luogo. 
              4. L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento dell'imputato o del condannato che  ha  chiesto
          di essere sentito personalmente e che non  sia  detenuto  o
          internato in luogo diverso da quello  in  cui  ha  sede  il
          giudice. 
              5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste  a
          pena di nullita'. 
              6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 
              7. Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata  o
          notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma  1,
          che possono proporre ricorso per cassazione. 
              8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato. 
              9.  L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo   del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza formalita' di procedura,  salvo  che  sia  altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 
              10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in  forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.». 
              «Art. 655  (Funzioni  del  pubblico  ministero).  -  1.
          (Omissis). 
              2. Il pubblico ministero propone le  sue  richieste  al
          giudice competente e interviene in tutti i procedimenti  di
          esecuzione. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  589,  590  e
          590-sexies del Codice penale: 
              «Art. 589 (Omicidio colposo). -  Chiunque  cagiona  per
          colpa la morte di una persona e' punito con  la  reclusione
          da sei mesi a cinque anni. 
              Se il fatto e' commesso con violazione delle norme  per
          la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e'  della
          reclusione da due a sette anni. 
              Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di  morte  di
          una o piu' persone e di lesioni di una o piu'  persone,  si
          applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu'  grave
          delle violazioni commesse aumentata fino al triplo,  ma  la
          pena non puo' superare gli anni quindici. 
              Art.  590  (Lesioni  personali  colpose).  -   Chiunque
          cagiona ad altri per colpa una lesione personale e'  punito
          con la reclusione fino a tre mesi o con  la  multa  fino  a
          euro 309. 
              Se la lesione e' grave la pena e' della  reclusione  da
          uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se  e'
          gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
          multa da euro 309 a euro 1.239. 
              Se i fatti di cui al secondo comma  sono  commessi  con
          violazione delle norme per la prevenzione  degli  infortuni
          sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione
          da tre mesi a un anno o della multa  da  euro  500  a  euro
          2.000  e  la  pena  per  le  lesioni  gravissime  e'  della
          reclusione da uno a tre anni. 
              Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la  pena
          che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
          commesse, aumentata  fino  al  triplo;  ma  la  pena  della
          reclusione non puo' superare gli anni cinque. 
              Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,
          salvo nei casi previsti  nel  primo  e  secondo  capoverso,
          limitatamente ai fatti commessi con violazione delle  norme
          per la prevenzione degli infortuni sul  lavoro  o  relative
          all'igiene  del  lavoro  o  che  abbiano  determinato   una
          malattia professionale.». 
              «Art. 590-sexies (Responsabilita' colposa per  morte  o
          lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui
          agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio  della
          professione sanitaria, si applicano le  pene  ivi  previste
          salvo quanto disposto dal secondo comma. 
              Qualora  l'evento  si  sia  verificato   a   causa   di
          imperizia, la punibilita' e' esclusa quando sono rispettate
          le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite
          e pubblicate ai sensi  di  legge  ovvero,  in  mancanza  di
          queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che
          le raccomandazioni  previste  dalle  predette  linee  guida
          risultino adeguate alle specificita' del caso concreto.». 
              - Per l'art. 558 del Codice di procedura  penale,  vedi
          nelle note all'art. 11 del presente decreto.