Art. 14 
 
              Verifiche relative agli aiuti de minimis 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 52, comma  3,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234, e  successive  modificazioni,  il  Soggetto  concedente
nell'ambito delle attivita'  inerenti  alle  verifiche  propedeutiche
alla concessione degli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG,
di cui all'articolo 3, comma  1,  lettere  c)  e  d),  e'  tenuto  ad
avvalersi,  secondo  quanto  previsto  dal  presente  articolo,   del
supporto  del  Registro  nazionale  aiuti  utilizzando  la  procedura
informatica disponibile sul sito web del registro. 
  2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 1,  il
Registro nazionale aiuti, sulla  base  dei  dati  identificativi  del
soggetto  beneficiario  inseriti  per  la  registrazione   dell'aiuto
individuale, genera i seguenti documenti: 
    a) Visura Aiuti di cui all'articolo 13, comma 3; 
    b) Visura Aiuti de minimis. 
  3. La Visura Aiuti de minimis identifica gli aiuti de minimis e gli
aiuti  de  minimis  SIEG  concessi,  nei  due   esercizi   finanziari
precedenti  e  nell'esercizio  finanziario  in  corso  del   soggetto
beneficiario, a livello di impresa unica, come  identificabile  dalle
informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle
Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte  dal
Soggetto concedente. In particolare, con riferimento a ciascun  aiuto
individuale concesso sono indicati l'importo, la data di concessione,
il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o  la  normativa  in
applicazione del quale l'aiuto e' concesso, con i  riferimenti  della
data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Le  informazioni
relative agli  aiuti  de  minimis  relativi  al  settore  agricolo  e
forestale  e  nelle  zone  rurali  e  al  settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura sono rese disponibili  dai  registri  SIAN  e  SIPA
sulla base dei criteri di integrazione  e  interoperabilita'  di  cui
all'articolo 6. 
  4. In esito alla Visura Aiuti de  minimis,  il  Registro  nazionale
aiuti, su richiesta del  Soggetto  concedente,  rilascia  il  «Codice
Concessione RNA - COR» qualora l'importo dell'aiuto  individuale  per
il quale e' in corso la registrazione e' pari o inferiore all'importo
dell'aiuto concedibile, determinato sulla base  dei  dati  risultanti
dalla visura stessa. Il Registro  nazionale  aiuti  non  rilascia  il
predetto  codice  e  non   consente   la   registrazione   dell'aiuto
individuale qualora l'importo dello stesso sia superiore  all'importo
dell'aiuto concedibile, ferma restando la possibilita', ove  prevista
dal regime di aiuti o aiuto ad hoc, di  effettuare  la  registrazione
dell'aiuto individuale nei limiti del  massimale  de  minimis  ancora
disponibile.   Qualora   la   verifica   dell'avvenuto    superamento
dell'importo concedibile sia basata su informazioni rese  disponibili
al Registro nazionale aiuti attraverso criteri  di  interoperabilita'
dai registri SIAN e SIPA ovvero dal  Registro  delle  imprese  tenuto
dalle  Camere  di  commercio,  il  Registro  nazionale  aiuti   puo',
comunque, rilasciare  il  «Codice  Concessione  RNA  -  COR»,  previa
reiterazione della richiesta del Soggetto concedente che ne assume la
piena responsabilita'. 
  5. Con il provvedimento di cui all'articolo 8,  comma  4,  e'  reso
disponibile  lo  schema  di  dettaglio  contenente  le   informazioni
riportate nella Visura Aiuti de minimis. 
  6. A decorrere dal 1°  luglio  2020,  il  controllo  del  massimale
relativo agli aiuti de minimis e agli  aiuti  de  minimis  SIEG  gia'
concessi avviene  esclusivamente  attraverso  il  Registro  nazionale
aiuti. Fino a tale data il Soggetto concedente e' tenuto a effettuare
il predetto  controllo,  oltre  che  sulla  base  delle  informazioni
desumibili dalla Visura Aiuti de  minimis,  anche  sulla  base  delle
dichiarazioni sostitutive di atto  notorio  rilasciate  dai  soggetti
beneficiari relativamente agli aiuti  de  minimis  e  agli  aiuti  de
minimis SIEG  concessi  nei  due  esercizi  finanziari  precedenti  e
nell'esercizio finanziario in corso. 
  7. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla completezza
delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti  ai  sensi
del presente articolo rimane in capo all'Autorita' responsabile o  al
Soggetto concedente che hanno provveduto ad inserire le  informazioni
nel registro stesso, ferma restando la responsabilita'  del  soggetto
beneficiario per  le  informazioni  oggetto  di  inserimento  fornite
all'Autorita' responsabile o al Soggetto concedente con dichiarazione
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo vigente  dell'art.  52  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nella nota all'art. 13. 
              - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.