Art. 20 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente Capo  si  applicano  alle  terre  e
rocce da scavo prodotte  in  cantieri  di  piccole  dimensioni,  come
definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai
requisiti ambientali di cui all'articolo 4, il  produttore  dimostra,
qualora  siano  destinate  a  recuperi,  ripristini,  rimodellamenti,
riempimenti ambientali o altri utilizzi  sul  suolo,  che  non  siano
superati i valori delle concentrazioni soglia  di  contaminazione  di
cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5,  al  Titolo  V,  della
Parte IV,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  con
riferimento alle caratteristiche  delle  matrici  ambientali  e  alla
destinazione d'uso urbanistica del sito di  destinazione,  e  che  le
terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di
contaminazione per le acque sotterranee,  fatti  salvi  i  valori  di
fondo naturale. 
  2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate
le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B,
Tabella 1, Allegato 5, al Titolo  V,  della  Parte  IV,  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  i  valori  di  fondo  naturale
sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione.  A
tal fine, i  valori  di  fondo  da  assumere  sono  definiti  con  la
procedura di cui all'articolo 11, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo
delle terre e rocce da scavo  come  sottoprodotti  e'  possibile  nel
rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2. 
  3. Qualora il sito di produzione  delle  terre  e  rocce  da  scavo
ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta  e  con  oneri  a
carico del produttore, i requisiti  di  qualita'  ambientale  di  cui
all'articolo 4, sono validati dall'Agenzia di  protezione  ambientale
territorialmente   competente,   secondo   la   procedura    definita
nell'articolo 12. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  della   richiesta,
comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e
i composti pertinenti al procedimento di  bonifica  non  superano  le
concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle  colonne  A  e  B
della sopra  indicata  Tabella  1,  con  riferimento  alla  specifica
destinazione  d'uso  urbanistica  del  sito  di   produzione   e   di
destinazione, affinche' siano indicati  nella  dichiarazione  di  cui
all'articolo 21. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il testo della colonna A e B, Tabella 1, allegato
          5, al Titolo V, della  Parte  Quarta,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.