Art. 24 
 
          Sistema informativo unitario dei servizi sociali 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' istituito, presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, il Sistema informativo  unitario  dei  servizi  sociali,  di
seguito denominato «SIUSS», per le seguenti finalita': 
    a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle
prestazioni erogate dal sistema  integrato  degli  interventi  e  dei
servizi  sociali  e  di  tutte  le   informazioni   necessarie   alla
programmazione, alla gestione, al  monitoraggio  e  alla  valutazione
delle politiche sociali; 
    b)  monitorare  il  rispetto   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni; 
    c)  rafforzare  i  controlli  sulle   prestazioni   indebitamente
percepite; 
    d)  disporre  di  una  base  unitaria  di  dati  funzionale  alla
programmazione  e  alla  progettazione  integrata  degli   interventi
mediante l'integrazione  con  i  sistemi  informativi  sanitari,  del
lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti  per  le  politiche
sociali,  nonche'  con  i  sistemi  informativi  di  gestione   delle
prestazioni gia' nella disponibilita' dei comuni; 
    e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio. 
  2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi  sociali,  di
cui all'articolo 21 della legge n. 328  del  2000,  e  il  casellario
dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n.  78  del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che
sono conseguentemente soppressi. 
  3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti: 
    a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a
sua volta articolato in: 
      1) Banca dati delle prestazioni sociali; 
      2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; 
      3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui  all'articolo  11  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi  sociali,  a  sua
volta articolato in: 
      1) Banca dati dei servizi attivati; 
      2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali. 
  4. Il sistema informativo  di  cui  al  comma  3,  lettera  a),  e'
organizzato su base  individuale.  I  dati  e  le  informazioni  sono
raccolti, conservati  e  gestiti  dall'INPS  e  resi  disponibili  al
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  anche  attraverso
servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di
ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli  interessati
e comunque secondo modalita' che, pur consentendo il collegamento nel
tempo delle informazioni  riferite  ai  medesimi  individui,  rendono
questi ultimi non identificabili. 
  5. I dati e le informazioni  di  cui  al  comma  4  sono  trasmessi
all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite
delle regioni e  province  autonome,  ove  previsto  dalla  normativa
regionale, e da ogni altro ente  erogatore  di  prestazioni  sociali,
incluse tutte le prestazioni erogate  mediante  ISEE,  e  prestazioni
che, per natura  e  obiettivi,  sono  assimilabili  alle  prestazioni
sociali. Il mancato invio dei dati e delle  informazioni  costituisce
illecito  disciplinare  e  determina,  in  caso  di  accertamento  di
fruizione illegittima di prestazioni non comunicate,  responsabilita'
erariale del funzionario responsabile dell'invio. 
  6. Le modalita' attuative del sistema informativo di cui  al  comma
3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al  decreto
legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito
il Garante per la  protezione  dei  dati  personali.  Le  prestazioni
sociali oggetto della banca dati di  cui  al  comma  3,  lettera  a),
numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3  e  4  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16  dicembre  2014,  n.
206. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al  presente  comma,
resta ferma, con riferimento alle banche dati  di  cui  al  comma  3,
lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al  decreto  n.  206
del 2014, e, con riferimento al  sistema  informativo  dell'ISEE,  la
disciplina di cui all'articolo 11  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 
  7. Il sistema informativo  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  e'
organizzato avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e
assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione
e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i  servizi  per
l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la  permanenza
a  domicilio,  i  servizi  territoriali  comunitari   e   i   servizi
territoriali residenziali per le fragilita',  anche  nella  forma  di
accreditamento   e   autorizzazione,   nonche'   le   caratteristiche
quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato. 
  8. I dati e le informazioni  di  cui  al  comma  7  sono  raccolti,
conservati e gestiti dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e sono trasmessi dai  comuni  e  dagli  ambiti  territoriali,
anche per il tramite delle regioni  e  delle  province  autonome.  Le
modalita' attuative del comma 7 sono  disciplinate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata. 
  9. Con  riferimento  ai  beneficiari  del  ReI,  sono  identificate
specifiche sezioni dei sistemi informativi di cui al comma 3, lettere
a) e b), che costituiscono la Banca dati ReI.  Le  informazioni  sono
integrate dall'INPS con le altre informazioni relative ai beneficiari
del  ReI  disponibili  nel  SIUSS,  nonche'   con   le   informazioni
disponibili nel sistema  informativo  unitario  delle  politiche  del
lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto  legislativo  n.  150  del
2015, nella banca dati  delle  politiche  attive  e  passive  di  cui
all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella banca dati
del collocamento mirato, di cui all'articolo 9,  comma  6-bis,  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e nei sistemi informativi  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  con
riferimento ai dati sulla frequenza  e  il  successo  scolastico.  Le
informazioni  integrate  ai  sensi  del  presente  comma  sono   rese
disponibili dall'INPS al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali nelle modalita' previste al comma 4. Le  modalita'  attuative
della  Banca  dati  ReI  sono  disciplinate,   nel   rispetto   delle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei  dati  personali
di cui al decreto legislativo  n.  196  del  2003,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione  dei  dati
personali, da adottarsi entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  10.  Con  riferimento  alle   persone   con   disabilita'   e   non
autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera a), anche
sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione
e  della  programmazione  di  prestazioni  e  di  servizi  sociali  e
socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate  dall'INPS  con
quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca
dati del collocamento mirato, di cui  all'articolo  9,  comma  6-bis,
della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate  ai  sensi  del
presente comma sono  rese  disponibili  dall'INPS  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  della  salute  nelle
modalita' previste al comma 4. Le modalita'  attuative  del  presente
comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro della salute,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione  dei  dati
personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  11. Per la programmazione dei servizi  e  per  le  altre  finalita'
istituzionali  di  competenza,  nonche'  per  elaborazioni   a   fini
statistici, di ricerca e  di  studio,  le  informazioni  relative  ai
beneficiari, incluse quelle di  cui  ai  commi  9  e  10,  sono  rese
disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  alle
regioni e alle province autonome con  riferimento  ai  residenti  nei
territori di competenza, con le modalita'  di  cui  al  comma  4.  Le
medesime informazioni sono rese disponibili agli ambiti  territoriali
e ai comuni da parte delle regioni  e  delle  province  autonome  con
riferimento ai residenti nei territori di competenza. 
  12.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia   delle
politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarieta'  tra
le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a  livello  locale,
l'Istituto rende disponibili ai comuni  che  ne  facciano  richiesta,
anche  attraverso  servizi  di   cooperazione   applicativa   e   con
riferimento ai relativi  residenti,  le  informazioni,  corredate  di
codice fiscale,  sulle  prestazioni  erogate  dal  medesimo  Istituto
presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal comune stesso. 
  13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche  sociali
e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle  informazioni
del SIUSS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  presenta
alle Camere, entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  un  Rapporto  sulle
politiche sociali, riferito all'anno precedente. 
  14. Le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  adempiono  agli
obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure
e modelli concordati con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, nel rispetto delle competenze ad esse  attribuite,  comunque
provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della  citata  legge
          n. 328 del 2000: 
              «Art. 21 (Sistema informativo dei servizi  sociali).  -
          1.  Lo  Stato,  le  regioni,  le  province   e   i   comuni
          istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
          assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
          sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali  e
          poter disporre  tempestivamente  di  dati  ed  informazioni
          necessari  alla  programmazione,  alla  gestione   e   alla
          valutazione delle politiche sociali, per  la  promozione  e
          l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
          le strutture sanitarie, formative,  con  le  politiche  del
          lavoro e dell'occupazione. 
              2. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge e' nominata,  con  decreto  del
          Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  una  commissione
          tecnica, composta da sei esperti di  comprovata  esperienza
          nel settore sociale ed in campo  informativo,  di  cui  due
          designati dal Ministro stesso,  due  dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, due dalla  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
          proposte  in  ordine  ai  contenuti,  al  modello  ed  agli
          strumenti attraverso i quali  dare  attuazione  ai  diversi
          livelli  operativi  del  sistema  informativo  dei  servizi
          sociali. La commissione e' presieduta da uno degli  esperti
          designati dal  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale.  I
          componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
          oneri derivanti dall'applicazione del presente  comma,  nel
          limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
          Fondo nazionale per le politiche sociali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio  decreto,  su  proposta   del   Ministro   per   la
          solidarieta' sociale, sentite la  Conferenza  unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  e  l'Autorita'  per  l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione, definisce le modalita' e individua,  anche
          nell'ambito  dei   sistemi   informativi   esistenti,   gli
          strumenti necessari per il  coordinamento  tecnico  con  le
          regioni e gli  enti  locali  ai  fini  dell'attuazione  del
          sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
          le specifiche tecniche della rete unitaria delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge 15
          marzo  1997,  n.  59,  tenuto  conto  di  quanto   disposto
          dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997,
          in materia di  scambio  di  dati  ed  informazioni  tra  le
          amministrazioni  centrali,  regionali  e   delle   province
          autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province  e
          i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
          necessari ed appropriati per l'attivazione  e  la  gestione
          del sistema  informativo  dei  servizi  sociali  a  livello
          locale. 
              4. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente
          art. sono a carico del Fondo  nazionale  per  le  politiche
          sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli  articoli  18  e
          19, sono definite le risorse destinate  alla  realizzazione
          del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
          di spesa stabiliti in tali piani.». 
              - Per il testo dell'art. 13 del decreto-legge n. 78 del
          2010, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: 
              «Art.  11  (Rafforzamento  dei  controlli   e   sistema
          informativo dell'ISEE). - 1. I  soggetti  incaricati  della
          ricezione della  DSU,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  6,
          trasmettono per via telematica entro i  successivi  quattro
          giorni lavorativi i  dati  in  essa  contenuti  al  sistema
          informativo dell'ISEE gestito  dall'INPS  e  rilasciano  al
          dichiarante   esclusivamente   la    ricevuta    attestante
          l'avvenuta presentazione della DSU. La  DSU  e'  conservata
          dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o
          contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti
          temporali di cui all'art. 12,  commi  3  e  5.  L'INPS  per
          l'alimentazione  del  sistema  informativo  dell'ISEE  puo'
          stipulare  apposite  convenzioni  con  i  soggetti  di  cui
          all'art. 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322, ai soli  fini  della  trasmissione  delle  DSU  e  per
          l'eventuale assistenza nella compilazione. 
              2. Le informazioni  analitiche  necessarie  al  calcolo
          dell'ISEE, di cui agli  articoli  4  e  5,  non  ricomprese
          nell'elenco dei dati autodichiarati  di  cui  all'art.  10,
          commi 7 e  8,  e  gia'  presenti  nel  sistema  informativo
          dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle
          entrate  all'INPS.   Sono   altresi'   trasmesse,   seppure
          autodichiarate  ai  sensi  dell'art.  10,   comma   8,   le
          informazioni relative  all'esistenza  di  rapporti  di  cui
          all'art. 7, sesto comma, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  nonche'  il  valore
          sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di  cui
          all'art. 5,  comma  4,  laddove  disponibili  nell'apposita
          sezione  dell'anagrafe  tributaria  prevista  dall'art.  7,
          sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 605. A tal  fine  l'INPS,  nel  rispetto
          delle  misure  di  sicurezza  contenute  nel   disciplinare
          tecnico di cui all'art. 12, comma 2, attiva le procedure di
          scambio telematico delle informazioni con  l'Agenzia  delle
          entrate al momento della completa e  valida  ricezione  dei
          dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati  dell'anagrafe
          tributaria  da  parte  del  sistema  informativo  dell'ISEE
          avviene entro il  quarto  giorno  lavorativo  successivo  a
          quello  della   ricezione   dei   dati   autodichiarati   e
          dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS. 
              3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante,
          l'Agenzia delle entrate, sulla base di  appositi  controlli
          automatici, individua e rende disponibile  all'INPS,  negli
          stessi tempi e con le stesse  modalita'  di  cui  al  comma
          precedente, l'esistenza di  omissioni,  ovvero  difformita'
          degli  stessi  rispetto  ai  dati  presenti   nel   Sistema
          informativo dell'anagrafe tributaria,  inclusa  l'esistenza
          non dichiarata di rapporti di cui all'art. 7, sesto  comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 605, laddove non  sia  ancora  disponibile  per  i
          medesimi rapporti il valore sintetico  di  cui  al  secondo
          periodo del comma precedente. L'INPS  procede  altresi'  al
          controllo dei dati di cui all'art. 10, comma 8, di concerto
          con l'Agenzia delle entrate,  con  riguardo  alla  concreta
          disponibilita' degli stessi. Per i dati  autodichiarati  di
          cui all'art. 10, commi 7 e 8, per i quali  l'Agenzia  delle
          entrate  non  dispone   di   informazioni   utili,   l'INPS
          stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di
          individuare l'esistenza di  omissioni  ovvero  difformita',
          mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti
          degli archivi amministrativi  delle  altre  amministrazioni
          pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti. 
              4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle  componenti
          autodichiarate dal dichiarante,  degli  elementi  acquisiti
          dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei  propri
          archivi amministrativi. Il valore sintetico  di  componenti
          il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito  ai  sensi
          del comma 2, e' utilizzato  ai  fini  della  determinazione
          dell'ISEE,   seppure   autodichiarato   dal    dichiarante.
          L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto  della  DSU,
          nonche'  gli  elementi  informativi  necessari  al  calcolo
          acquisiti dagli archivi amministrativi, e' resa disponibile
          dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area  servizi
          del  portale  web,  ovvero   mediante   posta   elettronica
          certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro
          il  secondo   giorno   lavorativo   successivo   a   quello
          dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria.  Sulla
          base di specifico mandato  conferito  dal  dichiarante  con
          manifestazione   di   consenso,   l'attestazione    e    le
          informazioni di cui al periodo  precedente  possono  essere
          resi disponibili al dichiarante, con modalita' definite dal
          provvedimento di cui all'art. 10 comma 3,  per  il  tramite
          dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi
          dell'art. 10, comma 6.  A  tale  riguardo  il  disciplinare
          tecnico di cui all'art. 12, comma 2, individua le misure  e
          gli  accorgimenti  atti  a  garantire  che  l'accesso  alla
          attestazione e alle informazioni digitali  da  parte  degli
          operatori  dei  soggetti  incaricati  della  ricezione  sia
          effettuato solo ai  fini  della  consegna  al  dichiarante,
          nonche' ad impedire la creazione di banche dati  delle  DSU
          presso i  soggetti  medesimi.  Nel  caso  di  richiesta  di
          prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e  8,  l'attestazione
          riporta anche il valore dell'ISEE  relativo  alle  medesime
          prestazioni. L'attestazione  puo',  in  ogni  caso,  essere
          richiesta da qualunque componente il nucleo familiare,  nel
          periodo di validita' della DSU, all'INPS, mediante  accesso
          all'area  servizi  del  portale  web  o  tramite  le   sedi
          territoriali competenti. 
              5.  L'attestazione,  di  cui  al   comma   4,   riporta
          analiticamente  anche   le   eventuali   omissioni   ovvero
          difformita', di cui al comma  3,  inclusa  l'esistenza  non
          dichiarata di rapporti di cui all'art. 7, sesto comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605, rilevate  dall'INPS  per  il  tramite  dell'Agenzia
          delle entrate o delle altre  amministrazioni  pubbliche  in
          possesso dei dati rilevanti per la  DSU.  Alla  luce  delle
          omissioni  ovvero   difformita'   rilevate,   il   soggetto
          richiedente la prestazione puo' presentare una  nuova  DSU,
          ovvero puo' comunque  richiedere  la  prestazione  mediante
          l'attestazione  relativa  alla   dichiarazione   presentata
          recante  le  omissioni  o  le  difformita'  rilevate.  Tale
          dichiarazione  e'  valida  ai  fini  dell'erogazione  della
          prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di
          richiedere  idonea  documentazione  atta  a  dimostrare  la
          completezza  e  veridicita'   dei   dati   indicati   nella
          dichiarazione. 
              6.  Gli  enti  erogatori  eseguono,   singolarmente   o
          mediante un apposito servizio  comune,  tutti  i  controlli
          necessari, diversi da quelli gia' effettuati ai  sensi  dei
          commi precedenti,  sulle  informazioni  autodichiarate  dal
          dichiarante,  ai  sensi  dell'art.  10,  commi   7   e   8,
          avvalendosi degli archivi in proprio  possesso,  nonche'  i
          controlli di cui all'art. 71  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad
          ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei  dati
          dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di  eventuali
          dichiarazioni mendaci. Anche in  esito  a  tali  controlli,
          possono inviare all'Agenzia  delle  entrate  una  lista  di
          beneficiari ai fini della  programmazione  secondo  criteri
          selettivi dell'attivita' di accertamento di  cui  al  comma
          13. 
              7. Il dichiarante, nel caso in cui  rilevi  inesattezze
          negli  elementi  acquisiti  dagli  archivi   amministrativi
          dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate  relativamente  agli
          elementi  non  autodichiarati,  nonche'  relativamente   al
          valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti  il
          patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2,  puo'
          produrre per iscritto osservazioni eventualmente  corredate
          da documenti, in particolare copia della dichiarazione  dei
          redditi o  certificazione  sostitutiva,  estratti  conto  o
          altra documentazione riferita alla situazione reddituale  e
          patrimoniale,  entro  il  termine  di  dieci   giorni   dal
          ricevimento della comunicazione dell'INPS.  Il  dichiarante
          puo' altresi'  compilare  il  modulo  integrativo,  di  cui
          all'art. 10,  comma  4,  lettera  e),  autocertificando  le
          componenti  per  cui  rilevi  inesattezze.  In  tal   caso,
          analogamente a quanto previsto al comma  5,  l'attestazione
          dovra'  riportare  anche  i  dati  acquisiti  dall'anagrafe
          tributaria  e  dall'INPS  per  cui  il  dichiarante  rilevi
          inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui  all'art.
          10,  comma  3,  sono  definite,  ai  fini  della  eventuale
          rideterminazione dell'ISEE, le  modalita'  di  acquisizione
          dei dati in caso di difformita' delle componenti reddituali
          e patrimoniali documentate dal  dichiarante  rispetto  alle
          informazioni in possesso del sistema informativo, nonche' i
          tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione
          definitiva. 
              8.  Il  dichiarante  che  trascorsi   quindici   giorni
          lavorativi dalla  data  di  presentazione  della  DSU,  non
          avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al
          medesimo comma, puo'  autodichiarare  tutte  le  componenti
          necessarie al calcolo dell'ISEE  mediante  la  compilazione
          del modulo  integrativo,  di  cui  all'art.  10,  comma  4,
          lettera e). In tal caso e' rilasciata  al  dichiarante  una
          attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al  momento
          di invio della attestazione di cui al comma 4. 
              9. In  caso  di  imminente  scadenza  dei  termini  per
          l'accesso  ad  una   prestazione   sociale   agevolata,   i
          componenti il nucleo familiare possono comunque  presentare
          la richiesta accompagnata dalla ricevuta  di  presentazione
          della DSU, di cui  al  comma  1.  L'ente  erogatore  potra'
          acquisire successivamente l'attestazione relativa  all'ISEE
          interrogando il  sistema  informativo  ovvero,  laddove  vi
          siano    impedimenti,    richiedendola    al    dichiarante
          nell'interesse del medesimo. 
              10.  L'ente  erogatore,  qualora  il   richiedente   la
          prestazione sociale agevolata o  altro  componente  il  suo
          nucleo familiare abbia gia'  presentato  la  DSU,  richiede
          l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo.  Ai  fini
          dell'accertamento dei requisiti, l'INPS  rende  disponibile
          agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso  i  quali
          il  richiedente  ha   presentato   specifica   domanda   di
          prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione  del
          nucleo familiare, nonche', ove necessario, le  informazioni
          analitiche pertinenti  e  non  eccedenti  per  le  medesime
          finalita'.  L'ente  erogatore  richiede,  in   particolare,
          all'INPS  anche  le  informazioni   analitiche   necessarie
          contenute nella DSU quando procede ai controlli,  ai  sensi
          del comma 6,  ovvero  all'accertamento  dei  requisiti,  ai
          sensi  dell'art.  4,  comma  5,  per  il  mantenimento  dei
          trattamenti, di cui all'art. 4, comma  2,  lettera  f),  da
          esso erogati, nonche' richiede le  informazioni  analitiche
          necessarie  ai   fini   di   programmazione   dei   singoli
          interventi. 
              11. Laddove non sia  gia'  stato  acquisito  il  valore
          sintetico di componenti il patrimonio  mobiliare  ai  sensi
          del comma 2, ai fini dei successivi controlli relativi alla
          consistenza  del   patrimonio   mobiliare   gestito   dagli
          operatori di cui all'art. 7, sesto comma, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,
          l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi  e  nei  termini
          stabiliti con provvedimento del direttore,  sulla  base  di
          criteri selettivi tra i quali  la  presenza  di  specifiche
          omissioni o difformita'  rilevate  ai  sensi  del  comma  3
          sull'esistenza non dichiarata di rapporti  con  i  medesimi
          operatori  ovvero  la  presenza  di  incongruenze  tra   la
          componente  reddituale  e  quella  patrimoniale,   apposite
          richieste ai suddetti operatori di informazioni  pertinenti
          ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure
          automatizzate di colloquio. I  nominativi  dei  richiedenti
          nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del
          patrimonio  mobiliare  sono  comunicati  alla  Guardia   di
          finanza  al  fine  di   assicurare   il   coordinamento   e
          l'efficacia dei controlli previsti dal comma 13. 
              12. Ai soli fini della programmazione  secondo  criteri
          selettivi dell'attivita' di accertamento di  cui  al  comma
          13, sono autodichiarati dal  dichiarante  gli  autoveicoli,
          ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc  e  superiore,
          nonche' le navi e  imbarcazioni  da  diporto,  intestati  a
          componenti il nucleo familiare alla data  di  presentazione
          della DSU. 
              13. Nell'ambito della programmazione dell'attivita'  di
          accertamento della Guardia  di  finanza,  una  quota  delle
          verifiche  e'  riservata  al  controllo  sostanziale  della
          posizione reddituale e patrimoniale  dei  nuclei  familiari
          dei soggetti beneficiari di  prestazioni,  secondo  criteri
          selettivi. 
              14. Con apposita convenzione  stipulata  tra  l'INPS  e
          l'Agenzia delle entrate, nel  rispetto  delle  disposizioni
          del codice in materia di protezione dei dati personali,  di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  sentito
          il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
          disciplinate  le  modalita'  attuative  e   le   specifiche
          tecniche per lo  scambio  delle  informazioni,  nonche'  le
          informazioni  medesime,  necessarie  all'attuazione   delle
          disposizioni del presente articolo. 
              15. Al fine  di  consentire  la  semplificazione  e  il
          miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a  seguito
          dell'evoluzione  dei  sistemi   informativi   dell'INPS   e
          dell'Agenzia delle entrate possono essere altresi' previste
          specifiche  attivita'  di  sperimentazione  finalizzate   a
          sviluppare l'assetto dei relativi flussi  di  informazione,
          con modalita' da sottoporre al Garante  per  la  protezione
          dei  dati   personali,   laddove   queste   comportino   il
          trattamento di dati personali. 
              16. Ai maggiori compiti previsti dal presente art.  per
          l'INPS e per l'Agenzia delle entrate  si  provvede  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo n. 196  del
          2003, si veda nelle note all'art. 15. 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del  decreto
          16 dicembre 2014, n.  206  (Regolamento  recante  modalita'
          attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'art.
          13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122): 
              «Art.  3  (Banca   dati   delle   prestazioni   sociali
          agevolate). - 1. La banca dati  delle  prestazioni  sociali
          agevolate, come definite all'art. 1, comma 2,  lettera  c),
          raccoglie  le  informazioni   sui   beneficiari   e   sulle
          prestazioni sociali agevolate loro erogate. L'elenco  delle
          prestazioni sociali che possono assumere  la  qualifica  di
          prestazioni sociali agevolate e' riportato, unitamente  con
          quello generale delle prestazioni sociali,  nelle  apposite
          sezioni A1, A2 e A3  della  Tabella  1,  che  recepisce  ed
          integra l'elenco di cui alla Tabella 1 del  citato  decreto
          interministeriale 8 marzo 2013. Nel caso in cui,  ai  sensi
          delle  disposizioni   vigenti,   l'ente   competente   alla
          disciplina  della  prestazione  non  ne  abbia   sottoposto
          l'erogazione alla verifica della condizione  economica  dei
          beneficiari, la prestazione medesima e' da intendersi parte
          della banca dati delle prestazioni sociali di cui  all'art.
          4. Per le  prestazioni  sociali  agevolate  che  non  siano
          riconducibili all'elenco di cui alla Tabella 1 del presente
          decreto, con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, su segnalazione  degli  enti
          erogatori, si provvede ad  ampliare  l'elenco  stesso  e  a
          rendere disponibile la sua versione aggiornata. 
              2. Le informazioni  che  costituiscono  la  banca  dati
          delle prestazioni sociali agevolate sono le seguenti: 
                a) dati  identificativi  dell'ente  erogatore  e  del
          beneficiario; 
                b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate; 
                c) informazioni relative alle  caratteristiche  e  al
          valore economico delle prestazioni sociali agevolate; 
                d)  informazioni   relative   al   valore   sintetico
          dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP,  nonche'  informazioni  sul
          numero dei  componenti  del  nucleo  familiare  e  relativa
          classe d'eta'. 
              3. Le informazioni, di cui al comma 2, lettere a), b) e
          c), sono individuate nella Tabella 2, che costituisce parte
          integrante del presente decreto e che recepisce ed  integra
          la Tabella 2 del citato decreto interministeriale  8  marzo
          2013. 
              4. Le informazioni di cui al comma 2, lettera  d)  sono
          estratte dal sistema informativo dell'ISEE di cui  all'art.
          4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,  e  di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5
          dicembre 2013, n. 159. 
              5. Oltre che per le finalita' di  cui  all'art.  6,  le
          informazioni contenute nella banca dati  delle  prestazioni
          sociali  agevolate  sono  utilizzate  anche  al   fine   di
          rafforzare   i   controlli   connessi   all'erogazione   di
          prestazioni  sociali   agevolate   condizionate   all'ISEE,
          nonche'  all'irrogazione  di  sanzioni  per  la   fruizione
          illegittima delle medesime prestazioni. A tal fine  l'INPS,
          l'Agenzia delle entrate e la Guardia  di  finanza  accedono
          alle informazioni contenute nella  banca  dati  prestazioni
          sociali agevolate secondo le modalita' di  cui  all'art.  4
          del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze.». 
              «Art. 4 (Banca dati delle prestazioni sociali). - 1. La
          banca  dati  delle   prestazioni   sociali   raccoglie   le
          informazioni sui beneficiari e sulle  prestazioni  sociali,
          che non sono state gia' incluse nella  banca  dati  di  cui
          all'art.   3,   nonche'   sulle   prestazioni   di   natura
          previdenziale rilevanti per il SISS,  di  cui  all'art.  1,
          comma  2,  lettera  d),  e  sulle  agevolazioni  tributarie
          rilevanti per il SISS, di cui all'art. 1, comma 2,  lettera
          e). L'elenco delle prestazioni sociali e'  riportato  nella
          Tabella 1, sezioni A1,  A2  e  A3,  ad  integrazione  delle
          prestazioni sociali agevolate, nonche'  nella  sezione  A4,
          concernente le prestazioni sociali erogate da INPS, incluse
          le prestazioni di natura  previdenziale  rilevanti  per  il
          SISS. La sezione  A5  riporta  le  agevolazioni  tributarie
          rilevanti per il SISS. Resta fermo  che  e'  da  intendersi
          parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui  al
          presente art. anche la prestazione identificata nell'elenco
          delle  sezioni  A1,  A2  e  A3  come  prestazione   sociale
          agevolata laddove, ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,
          l'ente  competente  alla   disciplina   della   prestazione
          medesima non ne abbia sottoposto l'erogazione alla verifica
          della  condizione  economica  dei   beneficiari.   Per   le
          prestazioni sociali che non siano riconducibili  all'elenco
          di cui alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il
          Garante  per  la  protezione   dei   dati   personali,   su
          segnalazione  degli  enti   erogatori,   si   provvede   ad
          aggiornare l'elenco stesso e a rendere disponibile  la  sua
          versione aggiornata. 
              2. Le informazioni  che  costituiscono  la  banca  dati
          delle prestazioni sociali sono le seguenti: 
                a) dati  identificativi  dell'ente  erogatore  e  del
          beneficiario; 
                b) tipologia delle prestazioni sociali; 
                c) informazioni relative alle  caratteristiche  e  al
          valore economico delle prestazioni sociali. 
              3. Le informazioni di cui al comma 2  sono  individuate
          con le medesime modalita'  adottate  con  riferimento  alle
          prestazioni sociali agevolate, di cui all'art. 3, comma  3,
          fatta salva la mancata attivazione dei campi della  Tabella
          2,  sezione  3,  non  rilevanti  per  le  prestazioni   non
          condizionate ad ISEE. 
              4. Il Casellario acquisisce dall'Anagrafe tributaria le
          informazioni sulle agevolazioni  tributarie  incluse  nella
          sezione A5 della Tabella 1. In ogni  caso  le  informazioni
          sono  acquisite  solo  in  presenza  di   valori   positivi
          dell'agevolazione tributaria e sono visualizzabili  secondo
          modalita' che impediscono l'identificazione dei soggetti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del  citato  decreto
          legislativo n. 150 del 2015: 
              «Art. 13 (Sistema informativo unitario delle  politiche
          del lavoro). - 1.  In  attesa  della  realizzazione  di  un
          sistema   informativo   unico,   l'ANPAL    realizza,    in
          cooperazione con il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e
          Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando  le
          componenti   informatizzate   realizzate   dalle   predette
          amministrazioni,  il  sistema  informativo  unitario  delle
          politiche  del  lavoro,  che  si  compone   del   nodo   di
          coordinamento  nazionale  e  dei  nodi   di   coordinamento
          regionali, nonche' il portale unico  per  la  registrazione
          alla Rete  nazionale  dei  servizi  per  le  politiche  del
          lavoro. 
              2.  Costituiscono  elementi  del  sistema   informativo
          unitario dei servizi per il lavoro: 
                a)  il  sistema   informativo   dei   percettori   di
          ammortizzatori sociali, di cui all'art. 4, comma 35,  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92; 
                b)  l'archivio  informatizzato  delle   comunicazioni
          obbligatorie, di cui all'art. 6 del decreto legislativo  19
          dicembre 2002, n. 297; 
                c) i dati relativi alla gestione dei servizi  per  il
          lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse  la
          scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3; 
                d)   il   sistema   informativo   della    formazione
          professionale, di cui all'art. 15 del presente decreto. 
              2-bis. Al sistema informativo unitario delle  politiche
          del  lavoro  affluiscono  i  dati  relativi   alle   schede
          anagrafico-professionali gia'  nella  disponibilita'  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  e
          affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  i
          dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento
          alle dichiarazioni dei redditi con modello  730  o  modello
          unico  PF  presentate  dalle   persone   fisiche   e   alle
          dichiarazioni  con  modello   770   semplificato   e   alle
          certificazioni uniche presentate dai  sostituti  d'imposta,
          gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e
          di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle  banche
          dati  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  contenenti  l'Anagrafe   nazionale   degli
          studenti  e  il  Sistema  nazionale  delle  anagrafi  degli
          studenti di cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  15
          aprile 2005,  n.  76  nonche'  l'Anagrafe  nazionale  degli
          studenti universitari e dei laureati delle  universita'  di
          cui all'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio  2003,
          n. 170. 
              3. Il modello di scheda anagrafica e professionale  dei
          lavoratori, di cui all'art. 1-bis del  decreto  legislativo
          21  aprile  2000,  n.  181,  viene   definita   dall'ANPAL,
          unitamente alle modalita' di interconnessione tra i  centri
          per l'impiego  e  il  sistema  informativo  unitario  delle
          politiche del lavoro. 
              4. Allo scopo di semplificare  gli  adempimenti  per  i
          datori  di  lavoro,   le   comunicazioni   di   assunzione,
          trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui
          all'art. 4-bis del decreto legislativo  n.  181  del  2000,
          all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
          n. 510,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          novembre  1996,  n.  608,  all'art.  11  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
          all'art. 21 della  legge  29  aprile  1949,  n.  264,  sono
          comunicate per via telematica  all'ANPAL  che  le  mette  a
          disposizione dei centri per l'impiego,  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS,  dell'INAIL  e
          dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le  attivita'  di
          rispettiva competenza. 
              5. Allo  scopo  di  certificare  i  percorsi  formativi
          seguiti e  le  esperienze  lavorative  effettuate,  l'ANPAL
          definisce apposite modalita' di lettura delle  informazioni
          in esso contenute a favore di altri  soggetti  interessati,
          nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei
          giovani in uscita da percorsi di istruzione  e  formazione,
          l'ANPAL  stipula   una   convenzione   con   il   Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e    della    ricerca
          scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e
          dei relativi risultati statistici. 
              7. Il sistema di cui al presente art. viene  sviluppato
          nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con  fondi
          strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli  atti  di
          programmazione approvati dalla Commissione europea.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge  28
          giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99 (Primi interventi urgenti per la
          promozione  dell'occupazione,  in  particolare   giovanile,
          della coesione sociale, nonche' in materia di  Imposta  sul
          valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti): 
              «Art. 8 (Banca dati politiche attive e passive).  -  1.
          Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva
          di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti  e
          di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i
          Giovani di cui all'art. 5,  e'  istituita,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza  pubblica,
          nell'ambito delle strutture  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  ed  avvalendosi  delle   risorse
          finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
          vigente  del  Ministero  stesso,  la  «Banca   dati   delle
          politiche attive e passive». 
              2. La Banca  dati  di  cui  al  comma  1  raccoglie  le
          informazioni  concernenti  i  soggetti  da  collocare   nel
          mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore
          collocazione  nel  mercato  stesso  e  le  opportunita'  di
          impiego nonche' le informazioni relative agli incentivi, ai
          datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e  ai
          lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri
          regolarmente soggiornanti in Italia per motivi  di  lavoro.
          Nell'ambito  della  Banca  dati  di  cui  al  comma  1   e'
          costituita  un'apposita   sezione   denominata   «Fascicolo
          dell'azienda» che contiene le informazioni di cui  all'art.
          9-bis  del  decreto-legge  1°   ottobre   1996,   n.   510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n. 608. 
              3. Alla costituzione della Banca dati  delle  politiche
          attive  e  passive,  che  costituisce  una  componente  del
          sistema informativo lavoro di cui all'art. 11  del  decreto
          legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua
          nazionale  del  lavoro  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo 10 settembre  2003,  n.  276  reso  disponibile
          attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le  Province
          autonome, le province,  l'ISFOL,  l'Istituto  Nazionale  di
          Previdenza    sociale,     l'Istituto     nazionale     per
          l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro,  Italia
          Lavoro    s.p.a.,     il     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della    ricerca,    il    Ministero
          dell'interno, il Ministero  dello  sviluppo  economico,  le
          Universita' pubbliche e private e le Camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura. 
              4.  Secondo  le   regole   tecniche   in   materia   di
          interoperabilita'  e  scambio  dati  definite  dal  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  confluiscono  alla  Banca
          dati di cui al comma 1: la Banca  dati  percettori  di  cui
          all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 29  novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli  studenti  e
          dei laureati delle universita' di cui  all'art.  1-bis  del
          decreto-legge  9  maggio  2003,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.  170  nonche'
          la dorsale informativa di cui all'art. 4, comma  51,  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92. 
              5. Per una migliore organizzazione dei servizi e  degli
          interventi di cui al presente art., il Ministero del lavoro
          e  delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  a  stipulare
          convenzioni con soggetti pubblici e privati in  particolare
          per far confluire i dati in loro possesso nella Banca  dati
          di cui al comma 1 ed eventualmente  in  altre  banche  dati
          costituite con la stessa finalita' nonche' per  determinare
          le modalita' piu' opportune di raccolta ed elaborazione dei
          dati su domanda e offerta di  lavoro  secondo  le  migliori
          tecniche ed esperienze.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma  6-bis,  della
          legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al  lavoro
          dei disabili): 
              «Art. 9 (Richieste di avviamento). - (Omissis). 
              6-bis.  Al   fine   di   razionalizzare   la   raccolta
          sistematica dei dati disponibili sul  collocamento  mirato,
          di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli,
          nonche' di migliorare  il  monitoraggio  e  la  valutazione
          degli interventi di cui alla presente  legge,  nella  Banca
          dati politiche attive e  passive  di  cui  all'art.  8  del
          decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  99,  e'
          istituita, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, una specifica sezione denominata "Banca dati  del
          collocamento  mirato"   che   raccoglie   le   informazioni
          concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati
          e i lavoratori interessati. I datori di lavoro  trasmettono
          alla Banca dati  i  prospetti  di  cui  al  comma  6  e  le
          informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli  adottati.
          Ai   fini   dell'alimentazione   della   Banca   dati   del
          collocamento mirato, le comunicazioni di cui all'art. 9-bis
          del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,  sono
          integrate  con  le  informazioni  relative  al   lavoratore
          disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli  uffici
          competenti  comunicano  le   informazioni   relative   alle
          sospensioni di  cui  all'art.  3,  comma  5,  agli  esoneri
          autorizzati di cui all'art. 5, comma 3, alle convenzioni di
          cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonche' a quelle di cui
          all'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
          276.  Gli  uffici   competenti   comunicano   altresi'   le
          informazioni  sui  soggetti  iscritti  negli  elenchi   del
          collocamento obbligatorio, le schede  di  cui  all'art.  8,
          comma 1, e gli avviamenti effettuati.  L'INPS  alimenta  la
          Banca dati con le informazioni relative agli  incentivi  di
          cui il datore di lavoro beneficia ai  sensi  dell'art.  13.
          L'INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative
          agli  interventi  in  materia   di   reinserimento   e   di
          integrazione lavorativa delle persone  con  disabilita'  da
          lavoro. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano  alimentano  la  Banca  dati  con  le  informazioni
          relative agli incentivi e alle agevolazioni in  materia  di
          collocamento delle persone con  disabilita'  erogate  sulla
          base di disposizioni regionali, nonche' ai sensi  dell'art.
          14. Le  informazioni  della  Banca  dati  del  collocamento
          mirato  sono  rese  disponibili  alle  regioni  e  province
          autonome di Trento e Bolzano e  agli  altri  enti  pubblici
          responsabili del collocamento  mirato  con  riferimento  al
          proprio  ambito   territoriale   di   competenza,   nonche'
          all'INAIL  ai  fini  della   realizzazione   dei   progetti
          personalizzati   in   materia   di   reinserimento   e   di
          integrazione lavorativa delle persone  con  disabilita'  da
          lavoro. Le informazioni sono utilizzate  e  scambiate,  nel
          rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le  amministrazioni
          competenti anche per elaborazioni  a  fini  statistici,  di
          ricerca e di studio. A  tali  fini  le  informazioni  della
          Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate
          con quelle del Casellario dell'assistenza, di cui  all'art.
          13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante
          l'utilizzo    del    codice    fiscale.     Successivamente
          all'integrazione  le  informazioni  acquisite   sono   rese
          anonime. 
              (Omissis).».