Art. 21 
 
                        Verifica dei progetti 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del  Codice  dei
contratti  pubblici,  per  i  progetti  di  lavori  relativi  a  beni
culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attivita'
di verifica, avvalendosi altresi': 
    a) nei casi di interventi su  beni  mobili  culturali,  superfici
decorate di beni architettonici  e  materiali  storicizzati  di  beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico: 
  1) del soggetto  che  ha  predisposto  la  scheda  tecnica  di  cui
all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista
dell'intervento da attuare; 
  2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente  ai  ruoli  della
pubblica amministrazione, con profilo professionale di  restauratore,
in  possesso  di  specifica  esperienza  e  capacita'   professionale
coerente con l'intervento, che non abbia partecipato  alla  redazione
del progetto; 
    b) nei casi di interventi su beni culturali immobili: 
  1) del soggetto  che  ha  predisposto  la  scheda  tecnica  di  cui
all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista
dell'intervento da attuare; 
  2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente  ai  ruoli  della
pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in
possesso di specifica esperienza e capacita'  professionale  coerente
con l'intervento,  che  non  abbia  partecipato  alla  redazione  del
progetto; 
    c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini
archeologiche subacquee: 
  1) del soggetto  che  ha  predisposto  la  scheda  tecnica  di  cui
all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista
dell'intervento da attuare; 
  2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente  ai  ruoli  della
pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in  possesso
di  specifica  esperienza  e  capacita'  professionale  coerente  con
l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto. 
  2. Il responsabile del procedimento puo' disporre motivatamente che
la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto  alla
base dell'affidamento dei lavori. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 26  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 26 (Verifica preventiva della  progettazione).  -
          1.  La  stazione  appaltante,  nei  contratti  relativi  ai
          lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali
          ai  documenti  di  cui  all'art.  23,   nonche'   la   loro
          conformita' alla normativa vigente. 
              2. La verifica  di  cui  al  comma  1  ha  luogo  prima
          dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui
          e' consentito l'affidamento congiunto di  progettazione  ed
          esecuzione,  la  verifica   della   progettazione   redatta
          dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori. 
              3.  Al  fine  di  accertare  l'unita'  progettuale,   i
          soggetti di cui al comma 6, prima  dell'approvazione  e  in
          contraddittorio   con   il   progettista,   verificano   la
          conformita'   del   progetto   esecutivo    o    definitivo
          rispettivamente, al progetto definitivo o  al  progetto  di
          fattibilita'.  Al  contraddittorio   partecipa   anche   il
          progettista autore del progetto posto a  base  della  gara,
          che si esprime in ordine a tale conformita'. 
              4. La verifica accerta in particolare: 
              a) la completezza della progettazione; 
              b) la coerenza e completezza del  quadro  economico  in
          tutti i suoi aspetti; 
              c)   l'appaltabilita'   della   soluzione   progettuale
          prescelta; 
              d) presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo; 
              e) la minimizzazione  dei  rischi  di  introduzione  di
          varianti e di contenzioso; 
              f) la possibilita' di ultimazione  dell'opera  entro  i
          termini previsti; 
              g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
              h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
              i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesta. 
              5.  Gli   oneri   derivanti   dall'accertamento   della
          rispondenza  agli  elaborati  progettuali  sono  ricompresi
          nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. 
              6. L'attivita' di verifica e' effettuata  dai  seguenti
          soggetti: 
              a) per i lavori di importo pari  o  superiore  a  venti
          milioni di euro, da organismi di controllo  accreditati  ai
          sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
              b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di
          euro e fino alla soglia di cui all'art. 35, dai soggetti di
          cui alla lettera a) e di cui  all'art.  46,  comma  1,  che
          dispongano di un sistema interno di controllo di qualita'; 
              c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui
          all'art. 35 e fino a un milione di euro, la  verifica  puo'
          essere  effettuata  dagli  uffici  tecnici  delle  stazioni
          appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti
          esterni o le stesse stazioni appaltanti  dispongano  di  un
          sistema interno di controllo di qualita'  ove  il  progetto
          sia stato redatto da progettisti interni; 
              d) per i lavori di importo inferiore a  un  milione  di
          euro, la verifica e' effettuata dal responsabile unico  del
          procedimento, anche  avvalendosi  della  struttura  di  cui
          all'art. 31, comma 9. 
              7.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di   verifica   e'
          incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto,
          dell'attivita' di progettazione,  del  coordinamento  della
          sicurezza  della  stessa,  della  direzione  lavori  e  del
          collaudo. 
              8. La validazione del progetto posto a base di gara  e'
          l'atto formale che riporta gli  esiti  della  verifica.  La
          validazione   e'   sottoscritta   dal   responsabile    del
          procedimento  e  fa   preciso   riferimento   al   rapporto
          conclusivo del soggetto  preposto  alla  verifica  ed  alle
          eventuali controdeduzioni del progettista. Il  bando  e  la
          lettera di  invito  per  l'affidamento  dei  lavori  devono
          contenere  gli  estremi   dell'avvenuta   validazione   del
          progetto posto a base di gara. 
              8-bis. Nei casi  di  contratti  aventi  ad  oggetto  la
          progettazione  e  l'esecuzione  dei  lavori,  il   progetto
          esecutivo   ed   eventualmente   il   progetto   definitivo
          presentati   dall'affidatario    sono    soggetti,    prima
          dell'approvazione  di  ciascun  livello  di  progettazione,
          all'attivita' di verifica.».