Art. 21 
 
                 Accertamento dei diritti dei terzi 
 
  1. I commi 1  e  2  dell'articolo  57  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti: 
  «1.  L'amministratore  giudiziario   allega   alle   relazioni   da
presentare  al  giudice  delegato  l'elenco  nominativo  di  tutti  i
creditori  anteriori  al  sequestro,  ivi  compresi  quelli  di   cui
all'articolo 54-bis, l'indicazione dei  crediti  e  delle  rispettive
scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di
godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con  l'indicazione
delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. 
  2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di
primo  grado,  assegna  ai  creditori  un  termine  perentorio,   non
superiore a  sessanta  giorni,  per  il  deposito  delle  istanze  di
accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data  dell'udienza  di
verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi.  Il  decreto
e'   immediatamente   notificato    agli    interessati,    a    cura
dell'amministratore giudiziario». 
  2. Il comma 5 dell'articolo 58 del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159, e' sostituito dai seguenti: 
  «5. La domanda e' depositata, a pena di decadenza, entro il termine
di cui all'articolo 57, comma  2.  Successivamente,  e  comunque  non
oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di  esecutivita'
dello stato passivo, le domande relative ad  ulteriori  crediti  sono
ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilita' della
richiesta, di non aver potuto presentare la  domanda  tempestivamente
per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo
59. 
  5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige  un
progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni
sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda. 
  5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto  di  stato
passivo  almeno  venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  per  la
verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti  sui  beni
oggetto  di  confisca  possono  presentare  osservazioni  scritte   e
depositare documentazioni aggiuntive, a pena  di  decadenza,  fino  a
cinque giorni prima dell'udienza». 
  3. All'articolo 59 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. All'udienza fissata per la  verifica  dei  crediti  il  giudice
delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e  con  la
partecipazione facoltativa  del  pubblico  ministero,  assunte  anche
d'ufficio le opportune informazioni, verifica le  domande,  indicando
distintamente i crediti che ritiene  di  ammettere,  con  indicazione
delle eventuali cause di prelazione, e  quelli  che  ritiene  di  non
ammettere, in tutto o in  parte,  esponendo  succintamente  i  motivi
dell'esclusione»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al  comma  3,  i
creditori esclusi possono proporre opposizione  mediante  ricorso  al
tribunale  che  ha  applicato  la  misura  di  prevenzione.   Ciascun
creditore puo'  impugnare  nello  stesso  termine  e  con  le  stesse
modalita' i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui  all'articolo
54-bis»; 
    c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
  «8. All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con l'assistenza  del
difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti  nuovi  solo  se
prova di non esserne venuta in  possesso  tempestivamente  per  causa
alla parte stessa non imputabile. 
  9. All'esito  il  tribunale  decide  con  decreto  ricorribile  per
cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»; 
    d) il comma 10 e' abrogato. 
  4. All'articolo 60 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Dopo l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca, l'Agenzia
procede al pagamento dei creditori  ammessi  al  passivo  in  ragione
delle distinte masse nonche' dell'ordine dei privilegi e delle  cause
legittime di prelazione  sui  beni  trasferiti  al  patrimonio  dello
Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque  ricevute
non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al
passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle  aziende  o
rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che  dalla  redditivita'
dei beni si possano conseguire risorse necessarie  al  pagamento  dei
crediti, l'Agenzia puo' ritardare la vendita degli stessi  non  oltre
un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento di confisca. 
  2.  Le  vendite  sono   effettuate   dall'Agenzia   con   procedure
competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni
di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate
da parte di esperti»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'Agenzia puo' sospendere la vendita non  ancora  conclusa  ove
pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un  importo
non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto»; 
    c) il comma 5 e' abrogato. 
  5. All'articolo 61 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Dopo l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca  l'Agenzia
redige il progetto di pagamento dei  crediti.  Il  progetto  contiene
l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le  relative
cause  di  prelazione,  nonche'  l'indicazione   degli   importi   da
corrispondere a ciascun creditore»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne  ordina  il
deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i
creditori»; 
    c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  «6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5,  tenuto  conto
delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento. 
  7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i
creditori possono proporre opposizione dinanzi  alla  sezione  civile
della corte di appello del distretto della  sezione  specializzata  o
del  giudice  penale  competente  ad  adottare  il  provvedimento  di
confisca. Si procede in  camera  di  consiglio  e  si  applicano  gli
articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le  somme
contestate  sono  accantonate.  Ove  non  sia   possibile   procedere
all'accantonamento, i pagamenti  sono  sospesi  fino  alla  decisione
sull'opposizione»; 
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai
pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo degli articoli 57, 58, 59,  60  e
          61 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 57. (Elenco dei crediti. Fissazione  dell'udienza
          di verifica dei crediti). -1. L'amministratore  giudiziario
          allega alle relazioni da  presentare  al  giudice  delegato
          l'elenco nominativo  di  tutti  i  creditori  anteriori  al
          sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo  54-bis,
          l'indicazione dei crediti e  delle  rispettive  scadenze  e
          l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali  di
          godimento o garanzia o  diritti  personali  sui  beni,  con
          l'indicazione delle cose stesse e del titolo da  cui  sorge
          il diritto. 
              2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di
          confisca di primo grado, assegna ai  creditori  un  termine
          perentorio,  non  superiore  a  sessanta  giorni,  per   il
          deposito  delle  istanze  di  accertamento  dei  rispettivi
          diritti e  fissa  la  data  dell'udienza  di  verifica  dei
          crediti entro i sessanta giorni successivi. Il  decreto  e'
          immediatamente  notificato   agli   interessati,   a   cura
          dell'amministratore giudiziario. 
              3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle  domande
          tardive di cui all'articolo 58, comma  6,  un'udienza  ogni
          sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.». 
              «Art. 58. (Domanda del creditore). - 1. I creditori  di
          cui  all'articolo  52  presentano  al  giudice  domanda  di
          ammissione del credito. 
              2. La domanda di cui al comma 1 contiene: 
                a) le generalita' del creditore; 
                b) la determinazione del credito  di  cui  si  chiede
          l'ammissione allo stato passivo ovvero la  descrizione  del
          bene su cui si vantano diritti; 
                c)  l'esposizione  dei  fatti  e  degli  elementi  di
          diritto che costituiscono la ragione della domanda,  con  i
          relativi documenti giustificativi; 
                d) l'eventuale indicazione del titolo di  prelazione,
          nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione  si
          esercita, se questa ha carattere speciale. 
              3. Il creditore elegge domicilio nel comune in  cui  ha
          sede il tribunale procedente.  E'  facolta'  del  creditore
          indicare,   quale   modalita'   di   notificazione   e   di
          comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o  per
          telefax ed e' onere dello stesso comunicare alla  procedura
          ogni variazione del domicilio o delle  predette  modalita';
          in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni  sono
          eseguite mediante deposito in cancelleria. 
              4.  La  domanda  non  interrompe  la  prescrizione  ne'
          impedisce  la  maturazione  di  termini  di  decadenza  nei
          rapporti  tra  il  creditore  e  l'indiziato  o  il   terzo
          intestatario dei beni. 
              5. La domanda e' depositata, a pena di decadenza, entro
          il   termine   di   cui   all'articolo   57,    comma    2.
          Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno
          dal  deposito  del  decreto  di  esecutivita'  dello  stato
          passivo, le domande  relative  ad  ulteriori  crediti  sono
          ammesse  solo  ove  il   creditore   provi,   a   pena   di
          inammissibilita'  della  richiesta,  di  non  aver   potuto
          presentare la domanda tempestivamente per causa a  lui  non
          imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59. 
              5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le  domande
          e redige  un  progetto  di  stato  passivo  rassegnando  le
          proprie    motivate    conclusioni    sull'ammissione     o
          sull'esclusione di ciascuna domanda. 
              5-ter.   L'amministratore   giudiziario   deposita   il
          progetto  di  stato  passivo  almeno  venti  giorni   prima
          dell'udienza  fissata  per  la  verifica  dei  crediti.   I
          creditori e i titolari dei  diritti  sui  beni  oggetto  di
          confisca  possono   presentare   osservazioni   scritte   e
          depositare documentazioni aggiuntive, a pena di  decadenza,
          fino a cinque giorni prima dell'udienza.». 
              «Art. 59. (Verifica  dei  crediti.  Composizione  dello
          stato passivo). - 1. All'udienza fissata  per  la  verifica
          dei  crediti  il   giudice   delegato,   con   l'assistenza
          dell'amministratore giudiziario  e  con  la  partecipazione
          facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio
          le opportune informazioni, verifica le  domande,  indicando
          distintamente i  crediti  che  ritiene  di  ammettere,  con
          indicazione delle eventuali cause di prelazione,  e  quelli
          che  ritiene  di  non  ammettere,  in  tutto  o  in  parte,
          esponendo succintamente i motivi dell'esclusione. 
              2. All'udienza  di  verifica  gli  interessati  possono
          farsi assistere da  un  difensore.  L'Agenzia  puo'  sempre
          partecipare per il tramite di  un  proprio  rappresentante,
          nonche' depositare atti e documenti. 
              3. Terminato l'esame di tutte le  domande,  il  giudice
          delegato forma lo stato passivo e lo  rende  esecutivo  con
          decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia.
          Del deposito l'amministratore giudiziario da' notizia  agli
          interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso
          di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo  58,  comma
          3, secondo periodo, la comunicazione puo'  essere  eseguita
          per posta elettronica o per telefax. 
              4. I provvedimenti di ammissione e  di  esclusione  dei
          crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario. 
              5. Gli errori materiali contenuti nello  stato  passivo
          sono corretti con decreto del giudice delegato  su  istanza
          dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il
          pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte
          interessata. 
              6. Entro trenta giorni dalla comunicazione  di  cui  al
          comma 3, i creditori esclusi possono  proporre  opposizione
          mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di
          prevenzione. Ciascun creditore puo' impugnare nello  stesso
          termine e con le stesse modalita' i  crediti  ammessi,  ivi
          compresi quelli di cui all'articolo 54-bis. 
              7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni
          e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di
          consiglio, della  quale  l'amministratore  giudiziario  da'
          comunicazione agli interessati. 
              8.  All'udienza  ciascuna  parte  puo'  svolgere,   con
          l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre
          documenti nuovi solo se prova  di  non  esserne  venuta  in
          possesso tempestivamente per causa alla  parte  stessa  non
          imputabile. 
              9.  All'esito   il   tribunale   decide   con   decreto
          ricorribile per cassazione nel  termine  di  trenta  giorni
          dalla sua notificazione. 
              10. (abrogato).». 
              «Art.  60.  (Liquidazione  dei   beni).   -   1.   Dopo
          l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca,  l'Agenzia
          procede al pagamento dei creditori ammessi  al  passivo  in
          ragione  delle  distinte  masse  nonche'  dell'ordine   dei
          privilegi e delle cause legittime di  prelazione  sui  beni
          trasferiti al patrimonio dello  Stato.  L'Agenzia,  ove  le
          somme apprese,  riscosse  o  comunque  ricevute  non  siano
          sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al
          passivo, procede alla liquidazione dei beni  mobili,  delle
          aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga  che
          dalla redditivita' dei beni si possano  conseguire  risorse
          necessarie  al  pagamento  dei  crediti,   l'Agenzia   puo'
          ritardare  la  vendita  degli  stessi  non  oltre  un  anno
          dall'irrevocabilita' del provvedimento di confisca. 
              2.  Le  vendite  sono   effettuate   dall'Agenzia   con
          procedure  competitive  sulla  base  del  valore  di  stima
          risultante dalle relazioni di cui agli articoli  36  e  41,
          comma  1,  o  utilizzando  stime  effettuate  da  parte  di
          esperti. 
              3. Con adeguate forme di pubblicita', sono  assicurate,
          nell'individuazione     dell'acquirente,     la     massima
          informazione e partecipazione degli interessati. La vendita
          e' conclusa previa acquisizione del parere  ed  assunte  le
          informazioni  di  cui  all'articolo  48,  comma  5,  ultimo
          periodo. 
              4. L'Agenzia puo'  sospendere  la  vendita  non  ancora
          conclusa  ove  pervenga  offerta  irrevocabile   d'acquisto
          migliorativa per un importo non inferiore al 10  per  cento
          del prezzo offerto. 
              5. (abrogato).». 
              «Art. 61. (Progetto e piano di pagamento dei  crediti).
          - 1. Dopo l'irrevocabilita' del provvedimento  di  confisca
          l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei  crediti.  Il
          progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente  collocati
          al passivo, con le relative cause  di  prelazione,  nonche'
          l'indicazione degli  importi  da  corrispondere  a  ciascun
          creditore. 
              2. I crediti, nei  limiti  previsti  dall'articolo  53,
          sono soddisfatti nel seguente ordine: 
                1) pagamento dei crediti prededucibili; 
                2) pagamento dei crediti ammessi con  prelazione  sui
          beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
                3)   pagamento   dei   creditori   chirografari,   in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi e' stato ammesso, compresi i creditori indicati al  n.
          2), per la parte per cui  sono  rimasti  insoddisfatti  sul
          valore dei beni oggetto della garanzia. 
              3. Sono considerati debiti prededucibili  quelli  cosi'
          qualificati da  una  specifica  disposizione  di  legge,  e
          quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di
          prevenzione, incluse le somme  anticipate  dallo  Stato  ai
          sensi dell'articolo 42. 
              4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento,  ne
          ordina il deposito disponendo che  dello  stesso  sia  data
          comunicazione a tutti i creditori. 
              5. Entro dieci giorni dalla  comunicazione  di  cui  al
          comma 4 i creditori possono presentare  osservazioni  sulla
          graduazione e sulla collocazione dei crediti,  nonche'  sul
          valore dei beni o delle aziende confiscati. 
              6. L'Agenzia, decorso il termine di  cui  al  comma  5,
          tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il
          piano di pagamento. 
              7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano  di
          pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi
          alla sezione civile della corte di  appello  del  distretto
          della sezione specializzata o del giudice penale competente
          ad adottare il provvedimento di  confisca.  Si  procede  in
          camera di consiglio e si applicano gli articoli  702-bis  e
          seguenti  del  codice  di  procedura   civile.   Le   somme
          contestate  sono  accantonate.  Ove   non   sia   possibile
          procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino
          alla decisione sull'opposizione. 
              8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia
          procede  ai  pagamenti  dovuti  entro  i  limiti   di   cui
          all'articolo 53. 
              9. I pagamenti effettuati in esecuzione  dei  piani  di
          pagamento  non  possono  essere  ripetuti,  salvo  il  caso
          dell'accoglimento di domande di revocazione. 
              10. I  creditori  che  hanno  percepito  pagamenti  non
          dovuti, devono restituire le  somme  riscosse,  oltre  agli
          interessi legali dal momento  del  pagamento  effettuato  a
          loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono
          pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili  dal
          codice di procedura civile.».