Art. 22 
 
                Rapporto con le procedure concorsuali 
 
  1. All'articolo 63 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Quando viene dichiarato il fallimento, i  beni  assoggettati  a
sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La
verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti  relativi  ai
suddetti beni viene svolta dal  giudice  delegato  del  tribunale  di
prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli  articoli  52  e
seguenti»; 
    b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  «6.  Se  nella  massa  attiva  del   fallimento   sono   ricompresi
esclusivamente  beni  gia'  sottoposti  a  sequestro,  il  tribunale,
sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara  chiuso  il
fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 
  7. In caso di revoca del sequestro o della  confisca,  il  curatore
procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del  titolo  II
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni.
Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e
dei diritti in relazione ai beni per i quali e' intervenuta la revoca
del sequestro o della confisca.  Se  la  revoca  interviene  dopo  la
chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo
121  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,   e   successive
modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero,  ancorche'
sia  trascorso  il  termine  di  cinque  anni  dalla   chiusura   del
fallimento. Il curatore subentra nei rapporti  processuali  in  luogo
dell'amministratore giudiziario»; 
    c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano  stati  sequestrati
complessi aziendali  e  produttivi  o  partecipazioni  societarie  di
maggioranza, prima  che  intervenga  la  confisca  definitiva,  puo',
previa  autorizzazione  del  tribunale  ai  sensi  dell'articolo  41,
presentare   al   tribunale   fallimentare   competente   ai    sensi
dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, in quanto compatibile,  domanda  per  l'ammissione  al
concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato
regio decreto n. 267 del 1942, nonche'  accordo  di  ristrutturazione
dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio  decreto  n.  267
del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67,
terzo comma, lettera d), del regio  decreto  n.  267  del  1942.  Ove
finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unita' produttiva  e  il
mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di  ristrutturazione
puo' prevedere l'alienazione dei beni  sequestrati  anche  fuori  dei
casi di cui all'articolo 48». 
  2. All'articolo 64 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Salvo quanto previsto dal  comma  7,  i  crediti  e  i  diritti
inerenti  ai  rapporti  relativi  ai  beni  sottoposti  a  sequestro,
ancorche'  gia'  verificati  dal   giudice   del   fallimento,   sono
ulteriormente  verificati  dal  giudice  delegato  del  tribunale  di
prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Se sono pendenti, con  riferimento  ai  crediti  e  ai  diritti
inerenti ai rapporti relativi per  cui  interviene  il  sequestro,  i
giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio  decreto  16
marzo  1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  il   tribunale
fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento  di
prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca  del  sequestro,
dovranno riassumere il giudizio»; 
    d) il comma 5 e' abrogato; 
    e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  «6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli
53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono
soddisfatti  sui  beni  oggetto  di  confisca  secondo  il  piano  di
pagamento di cui all'articolo 61. 
  7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno  per  oggetto
l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso  di  societa'  di
persone,  l'intero  patrimonio  personale  dei  soci  illimitatamente
responsabili, il tribunale, sentiti il curatore  e  il  comitato  dei
creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto  ai  sensi
dell'articolo 119  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e
successive modificazioni». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo degli articoli 63 e 64 del citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 63. (Dichiarazione di  fallimento  successiva  al
          sequestro). - 1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di
          fallimento assunta dal debitore o da uno o piu'  creditori,
          il    pubblico    ministero,    anche    su    segnalazione
          dell'amministratore   giudiziario   che   ne    rilevi    i
          presupposti,  chiede  al  tribunale  competente  che  venga
          dichiarato  il  fallimento  dell'imprenditore  i  cui  beni
          aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca. 
              2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia
          soggetto   alla   procedura    di    liquidazione    coatta
          amministrativa con esclusione del fallimento,  il  pubblico
          ministero chiede al tribunale  competente  l'emissione  del
          provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto  16
          marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni. 
              3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la
          sussistenza  del  procedimento  di  prevenzione   su   beni
          appartenenti  ad  istituti  bancari  o  creditizi  ai  fini
          dell'adozione dei provvedimenti di cui  al  titolo  IV  del
          decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385. 
              4.  Quando  viene  dichiarato  il  fallimento,  i  beni
          assoggettati a sequestro  o  confisca  sono  esclusi  dalla
          massa attiva fallimentare. La verifica dei  crediti  e  dei
          diritti inerenti ai  rapporti  relativi  ai  suddetti  beni
          viene  svolta  dal  giudice  delegato  del   tribunale   di
          prevenzione  nell'ambito  del  procedimento  di  cui   agli
          articoli 52 e seguenti. 
              5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice  delegato  al
          fallimento provvede  all'accertamento  del  passivo  e  dei
          diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e  seguenti
          del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  verificando
          altresi', anche con riferimento  ai  rapporti  relativi  ai
          beni  sottoposti  a   sequestro,   la   sussistenza   delle
          condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b),  c)
          e d) e comma 3 del presente decreto. 
              6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi
          esclusivamente  beni  gia'  sottoposti  a   sequestro,   il
          tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori,
          dichiara  chiuso  il  fallimento  con  decreto   ai   sensi
          dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
          e successive modificazioni. 
              7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il
          curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo
          IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
          successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento
          procede  alla  verifica  dei  crediti  e  dei  diritti   in
          relazione ai beni per i quali e' intervenuta la revoca  del
          sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la
          chiusura del fallimento, il  tribunale  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
          e  successive  modificazioni,  anche  su   iniziativa   del
          pubblico ministero, ancorche' sia trascorso il  termine  di
          cinque anni dalla  chiusura  del  fallimento.  Il  curatore
          subentra    nei    rapporti    processuali     in     luogo
          dell'amministratore giudiziario. 
              8.  L'amministratore  giudiziario  propone  le   azioni
          disciplinate dalla sezione III del capo III del  titolo  II
          del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di
          cui  all'articolo  70  del  medesimo  decreto,  ove   siano
          relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti  i  beni
          oggetto di sequestro. Gli effetti  del  sequestro  e  della
          confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto  dichiarato
          inefficace. 
              8-bis. L'amministratore giudiziario,  ove  siano  stati
          sequestrati   complessi   aziendali    e    produttivi    o
          partecipazioni  societarie  di   maggioranza,   prima   che
          intervenga   la   confisca   definitiva,    puo',    previa
          autorizzazione del tribunale  ai  sensi  dell'articolo  41,
          presentare al tribunale fallimentare  competente  ai  sensi
          dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e
          successive modificazioni, in  quanto  compatibile,  domanda
          per l'ammissione al  concordato  preventivo,  di  cui  agli
          articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del
          1942, nonche' accordo di  ristrutturazione  dei  debiti  ai
          sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto  n.  267  del
          1942,  o  predisporre   un   piano   attestato   ai   sensi
          dell'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d),  del  regio
          decreto n. 267 del 1942. Ove  finalizzato  a  garantire  la
          salvaguardia dell'unita' produttiva e il  mantenimento  dei
          livelli occupazionali, il piano  di  ristrutturazione  puo'
          prevedere l'alienazione dei beni  sequestrati  anche  fuori
          dei casi di cui all'articolo 48.». 
              «Art. 64. (Sequestro successivo alla  dichiarazione  di
          fallimento). - 1. Ove sui beni compresi nel  fallimento  ai
          sensi dell'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
          267  sia  disposto  sequestro,  il  giudice   delegato   al
          fallimento,  sentito  il  curatore  ed  il   comitato   dei
          creditori,  dispone  con   decreto   non   reclamabile   la
          separazione di tali beni dalla massa attiva del  fallimento
          e la loro consegna all'amministratore giudiziario. 
              2. Salvo quanto previsto dal comma 7,  i  crediti  e  i
          diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti  a
          sequestro,  ancorche'  gia'  verificati  dal  giudice   del
          fallimento,  sono  ulteriormente  verificati  dal   giudice
          delegato  del  tribunale  di  prevenzione  ai  sensi  degli
          articoli 52 e seguenti. 
              3. (abrogato). 
              4. Se sono pendenti, con riferimento ai  crediti  e  ai
          diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il
          sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98
          del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
          modificazioni,  il  tribunale  fallimentare   sospende   il
          giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le
          parti  interessate,  in  caso  di  revoca  del   sequestro,
          dovranno riassumere il giudizio. 
              5. (abrogato). 
              6. I crediti di cui al comma  2,  verificati  ai  sensi
          degli articoli 53  e  seguenti  dal  giudice  delegato  del
          tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto
          di  confisca  secondo  il  piano  di   pagamento   di   cui
          all'articolo 61. 
              7. Se il sequestro o la confisca di  prevenzione  hanno
          per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero,  nel
          caso di societa' di persone, l'intero patrimonio  personale
          dei  soci  illimitatamente  responsabili,   il   tribunale,
          sentiti il curatore e il comitato dei  creditori,  dichiara
          la  chiusura  del   fallimento   con   decreto   ai   sensi
          dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
          e successive modificazioni. 
              8. Se il sequestro o la confisca intervengono  dopo  la
          chiusura  del  fallimento,  essi  si  eseguono  su   quanto
          eventualmente residua dalla liquidazione. 
              9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le  azioni
          siano state  proposte  dal  curatore,  l'amministratore  lo
          sostituisce nei processi in corso. 
              10. Se il sequestro o la confisca sono  revocati  prima
          della chiusura  del  fallimento,  i  beni  sono  nuovamente
          ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario
          provvede alla consegna degli stessi al curatore,  il  quale
          prosegue i giudizi di cui al comma 9. 
              11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la
          chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo
          63, comma 7.».