Art. 23 Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 1. All'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «270-quater.1, 270-quinquies,» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,» e dopo le parole: «416, 416-bis,» sono inserite le seguenti: «416-ter, 418,».
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 71. (Circostanza aggravante). - 1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonche' per i delitti commessi con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. 2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 3. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.».