Art. 28 
 
Acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni  agricoli  che
                    usufruiscono di fondi europei 
 
  1. All'articolo 91 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta nelle  ipotesi
di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola  comune,  a
prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti  i  terreni
agricoli, a qualunque titolo acquisiti,  che  usufruiscono  di  fondi
europei». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  91  del  citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 91. (Informazione antimafia). - 1. I soggetti  di
          cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,  devono   acquisire
          l'informazione di cui all'articolo 84, comma  3,  prima  di
          stipulare,  approvare   o   autorizzare   i   contratti   e
          subcontratti, ovvero prima di  rilasciare  o  consentire  i
          provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia: 
                a) pari o superiore a quello determinato dalla  legge
          in attuazione delle direttive  comunitarie  in  materia  di
          opere e  lavori  pubblici,  servizi  pubblici  e  pubbliche
          forniture, indipendentemente dai  casi  di  esclusione  ivi
          indicati; 
                b) superiore a 150.000 euro  per  le  concessioni  di
          acque pubbliche o di beni demaniali per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali, ovvero  per  la  concessione  di
          contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo  o  altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo   svolgimento   di
          attivita' imprenditoriali; 
                c) superiore a 150.000 euro per  l'autorizzazione  di
          subcontratti,    cessioni,    cottimi,    concernenti    la
          realizzazione di opere o lavori pubblici o  la  prestazione
          di servizi o forniture pubbliche. 
              1-bis. L'informazione  antimafia  e'  sempre  richiesta
          nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli  demaniali
          che ricadono nell'ambito dei regimi  di  sostegno  previsti
          dalla politica agricola  comune,  a  prescindere  dal  loro
          valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli,  a
          qualunque  titolo  acquisiti,  che  usufruiscono  di  fondi
          europei. 
              2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
          contratti, delle concessioni o  delle  erogazioni  compiuto
          allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 
              3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere
          effettuata attraverso la  banca  dati  nazionale  unica  al
          momento dell'aggiudicazione  del  contratto  ovvero  trenta
          giorni prima della stipula del subcontratto. 
              4. L'informazione antimafia e' richiesta  dai  soggetti
          interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono
          indicare: 
                a)  la  denominazione   dell'amministrazione,   ente,
          azienda,  societa'  o  impresa  che  procede   all'appalto,
          concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare  il
          subcontratto, la cessione o il cottimo; 
                b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto,
          concessione o erogazione; 
                c) gli estremi  della  deliberazione  dell'appalto  o
          della  concessione  ovvero   del   titolo   che   legittima
          l'erogazione; 
                d) le complete generalita'  dell'interessato  e,  ove
          previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
          impresa, associazione o consorzio, la  denominazione  e  la
          sede, nonche' le complete generalita' degli altri  soggetti
          di cui all'articolo 85; 
                e). 
              5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure
          ai soggetti che risultano poter  determinare  in  qualsiasi
          modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese
          costituite  all'estero  e  prive  di  sede  secondaria  nel
          territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei
          riguardi delle persone fisiche  che  esercitano  poteri  di
          amministrazione, di rappresentanza o di  direzione.  A  tal
          fine,  il  prefetto  verifica  l'assenza  delle  cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo
          67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile
          desumere  la  sussistenza  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
          all'articolo  98,  comma  3.  Il  prefetto,   anche   sulla
          documentata richiesta  dell'interessato,  aggiorna  l'esito
          dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
          ai fini dell'accertamento dei  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa. 
              6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di
          infiltrazione mafiosa da provvedimenti  di  condanna  anche
          non definitiva per reati  strumentali  all'attivita'  delle
          organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi  da
          cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in  modo
          indiretto, agevolare le attivita' criminose  o  esserne  in
          qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento  delle
          violazioni degli  obblighi  di  tracciabilita'  dei  flussi
          finanziari di cui all'articolo  3  della  legge  13  agosto
          2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione
          prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre  1981,
          n. 689. In tali casi, entro il termine di cui  all'articolo
          92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva. 
              7. Con regolamento, adottato con decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con
          il   Ministro   dello   sviluppo   economico,   ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge  n.  400  del  1988,
          sono  individuate  le  diverse   tipologie   di   attivita'
          suscettibili di  infiltrazione  mafiosa  nell'attivita'  di
          impresa per le quali, in relazione allo  specifico  settore
          d'impiego e alle situazioni ambientali che  determinano  un
          maggiore  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  e'   sempre
          obbligatoria    l'acquisizione     della     documentazione
          indipendentemente dal valore del  contratto,  subcontratto,
          concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo
          67. 
              7-bis.   Ai   fini   dell'adozione   degli    ulteriori
          provvedimenti  di  competenza  di  altre   amministrazioni,
          l'informazione  antimafia  interdittiva,  anche  emessa  in
          esito   all'esercizio   dei   poteri   di    accesso,    e'
          tempestivamente comunicata anche in via telematica: 
                a)   alla    Direzione    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5,  comma
          1, e 17, comma 1; 
                b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1  e  2,
          che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; 
                c) alla camera di commercio del luogo  dove  ha  sede
          legale l'impresa oggetto di accertamento; 
                d) al prefetto che ha  disposto  l'accesso,  ove  sia
          diverso da quello che ha adottato  l'informativa  antimafia
          interdittiva; 
                e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso
          la direzione investigativa antimafia; 
                f) all'osservatorio dei contratti  pubblici  relativi
          ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita'
          per  la  vigilanza  sui   contratti   pubblici,   ai   fini
          dell'inserimento  nel   casellario   informatico   di   cui
          all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163, e nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82; 
                g) all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato per le finalita' previste dall'articolo  5-ter  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
                h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
                i) al Ministero dello sviluppo economico; 
                l)  agli  uffici   delle   Agenzie   delle   entrate,
          competenti per il luogo dove ha sede legale  l'impresa  nei
          cui   confronti   e'   stato    richiesto    il    rilascio
          dell'informazione antimafia.».