Art. 17 Consultazione aperta nell'AIR 1. L'Amministrazione, nei casi in cui ricorra alla consultazione aperta nel corso dell'AIR, pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, un documento preliminare sull'iniziativa normativa che dia conto, almeno, dei profili critici della situazione attuale, degli obiettivi e delle opzioni di intervento. Dell'avvio della consultazione aperta e' data contestuale comunicazione al DAGL. 2. Chiunque vi abbia interesse puo' inviare, entro il termine di cui al comma 3, commenti per via telematica secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione. 3. Per inviare commenti e' stabilito un termine congruo, comunque non inferiore a quattro settimane. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Sono prese in considerazione solo le osservazioni e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione e rese in forma non anonima. 4. Trascorsi dodici mesi dalla conclusione della consultazione, gli atti ad essa relativi possono essere rimossi dai siti istituzionali. 5. Per ogni consultazione aperta l'Amministrazione indica sul proprio sito istituzionale un indirizzo di posta elettronica a cui e' possibile rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti sulle modalita' di consultazione. 6. L'Amministrazione garantisce adeguata e tempestiva pubblicita', anche attraverso il proprio sito istituzionale, alle iniziative di consultazione aperta in corso e concluse. Delle stesse e' data notizia anche in una apposita sezione del sito istituzionale del Governo.