Art. 17 
 
                    Consultazione aperta nell'AIR 
 
  1. L'Amministrazione, nei casi in cui  ricorra  alla  consultazione
aperta nel corso  dell'AIR,  pubblica,  in  un'apposita  sezione  del
proprio sito istituzionale, un documento preliminare  sull'iniziativa
normativa che dia conto, almeno, dei profili critici della situazione
attuale, degli obiettivi e delle opzioni  di  intervento.  Dell'avvio
della consultazione aperta e' data contestuale comunicazione al DAGL. 
  2. Chiunque vi abbia interesse puo' inviare, entro  il  termine  di
cui al comma 3, commenti per  via  telematica  secondo  le  modalita'
stabilite dall'Amministrazione. 
  3. Per inviare commenti e' stabilito un termine  congruo,  comunque
non inferiore a quattro settimane. I contributi ricevuti dai soggetti
che hanno  partecipato  alla  consultazione  sono  pubblicati,  salvo
diversa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di
riservatezza, sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Sono prese
in considerazione solo  le  osservazioni  e  le  proposte  pertinenti
all'oggetto della consultazione e rese in forma non anonima. 
  4. Trascorsi dodici mesi dalla conclusione della consultazione, gli
atti ad essa relativi possono essere rimossi dai siti istituzionali. 
  5. Per  ogni  consultazione  aperta  l'Amministrazione  indica  sul
proprio sito istituzionale un indirizzo di posta elettronica a cui e'
possibile rivolgersi per ottenere informazioni  e  chiarimenti  sulle
modalita' di consultazione. 
  6. L'Amministrazione garantisce adeguata e tempestiva  pubblicita',
anche attraverso il proprio sito istituzionale,  alle  iniziative  di
consultazione aperta in  corso  e  concluse.  Delle  stesse  e'  data
notizia anche in una apposita  sezione  del  sito  istituzionale  del
Governo.