Art. 18 Consultazione aperta nella VIR 1. Prima dell'adozione, il piano di cui all'articolo 12 e' sottoposto a consultazione, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione che ne ha curato l'elaborazione, per almeno quattro settimane. Dell'avvio della consultazione e' data contestuale comunicazione al DAGL. 2. Entro il termine di cui al comma 1, chiunque vi abbia interesse puo' inviare, attraverso le modalita' definite dall'Amministrazione proponente, commenti per via telematica riferiti agli atti inclusi nel piano e all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 12, comma 8, nonche' proposte di ulteriori atti da includere nel piano. 3. L'Amministrazione responsabile della VIR ricorre alla consultazione aperta durante lo svolgimento della verifica di impatto, al fine di raccogliere opinioni, dati e valutazioni sull'efficacia degli atti sottoposti a verifica, sugli impatti prodotti sui destinatari e sui profili critici riscontrati. Dell'avvio della consultazione e' data contestuale comunicazione al DAGL. 4. Ai fini della consultazione aperta nel corso della VIR, l'Amministrazione pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, i documenti necessari e utilizza strumenti di indagine volti a raccogliere opinioni, dati e proposte dai destinatari degli atti sottoposti a valutazione. 5. Chiunque vi abbia interesse puo' inviare, entro il termine di cui al comma 6, commenti per via telematica secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione. 6. Il termine entro cui e' possibile inviare commenti e' di almeno quattro settimane. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione aperta, svolta sia in riferimento al piano di cui all'articolo 12, comma 1, sia nel corso della VIR, sono pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Sono prese in considerazione solo le osservazioni e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione e rese in forma non anonima. 7. Trascorsi dodici mesi dalla conclusione della consultazione aperta, gli atti ad essa relativi possono essere rimossi dai siti istituzionali. 8. Per ogni consultazione aperta l'Amministrazione indica sul proprio sito istituzionale un indirizzo di posta elettronica a cui e' possibile rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti sulle modalita' di consultazione. 9. L'Amministrazione garantisce adeguata e tempestiva pubblicita', anche attraverso il proprio sito istituzionale, alle iniziative di consultazione aperta in corso e concluse. Delle stesse e' data notizia anche in apposita sezione del sito istituzionale del Governo.