Art. 15 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica  ai  sensi
dell'art. 108 del medesimo Trattato  entrano  in  vigore  dalla  data
della decisione della Commissione europea. 
  2. Le  agevolazioni  concesse  in  conformita'  alla  tabella  3  A
dell'Allegato A del presente  decreto  sono  esenti  dall'obbligo  di
notifica  di  cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  ai   sensi   dell'art.   3   del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e  108  del  Trattato,  pubblicato
nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
  3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui  alla
tabella 3 A dell'Allegato A del presente decreto, sono  inviate  alla
Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro  entrata
in vigore. 
  4. Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e
4, del regolamento (UE) n.  702/2014,  in  materia  di  pubblicazione
delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  Organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 12 ottobre 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

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