Art. 20 
 
 
              Imprese radiofoniche di partiti politici 
 
  1. In conformita' a quanto disposto  dall'art.  6  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui  ai  capi  I  e  II  del
presente titolo non si  applicano  alle  imprese  di  radiodiffusione
sonora che risultino essere organo ufficiale di un  partito  politico
rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987,  n.  67.  A  tali  imprese  e'
comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia  gratuito,  di
spazi per messaggi autogestiti. 
  2. I partiti politici  sono  tenuti  a  fornire  con  tempestivita'
all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  ogni  indicazione
necessaria a qualificare  singole  imprese  di  radiodiffusione  come
propri organi ufficiali.