Art. 21 
 
 
                  Conservazione delle registrazioni 
 
  1. Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a  conservare
le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi nel  periodo
della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla  conclusione
della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla  conclusione
dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine
ai  quali  sia  stata  notificata  contestazione  di  violazione   di
disposizioni della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  del  Codice  di
autoregolamentazione  di  cui   al   decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' delle disposizioni emanate dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi   radiotelevisivi   o   di   quelle   recate   dal   presente
provvedimento.