Art. 13 
 
 
            Pubblicazione di messaggi politici elettorali 
                      su quotidiani e periodici 
 
  1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge  22
febbraio 2000, n. 28, devono  essere  riconoscibili,  anche  mediante
specifica impaginazione in  spazi  chiaramente  evidenziati,  secondo
modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la  dicitura
«messaggio  elettorale»  con  l'indicazione  del  soggetto   politico
committente. 
  2. Ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  sono
ammessi, come forme di messaggi politici elettorali,  comunicati  che
consistano in  annunci  di  dibattiti,  tavole  rotonde,  conferenze,
discorsi, pubblicazioni destinate alla  presentazione  dei  programmi
delle liste, manifesti di presentazione dei gruppi di  candidati  e/o
dei candidati, pubblicazioni di confronto tra piu' candidati.