Art. 16 
 
 
                   Tipologia di costi ammissibili 
 
  1. I costi ammissibili per l'esecuzione degli interventi  agevolati
ai sensi del presente decreto, devono riferirsi all'acquisto e/o alla
costruzione  di  immobilizzazioni  nella   misura   necessaria   alle
finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti
costi riguardano: 
    a)  consulenze  connesse  al   progetto   di   investimento   con
riferimento   in   particolare   alle   spese    per    progettazioni
ingegneristiche  relative  alle  strutture  dei  fabbricati  e  degli
impianti,  direzione  lavori,  collaudi  di  legge,  progettazione  e
implementazione  di  sistemi  di  gestione   energetica,   studi   di
fattibilita' nonche' la predisposizione dell'attestato di prestazione
energetica degli edifici e della diagnosi  energetica  degli  edifici
pubblici, nella misura massima  complessiva  del  10  per  cento  del
totale dei costi ammissibili; 
    b)  le  apparecchiature,  gli  impianti  nonche'   macchinari   e
attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione,  telecontrollo
e monitoraggio per  la  raccolta  dei  dati  riguardanti  i  risparmi
conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti
previsti per la realizzazione dell'intervento; 
    c)  interventi  sull'involucro  edilizio  (opaco  e  trasparente)
comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi  i  costi  per
gli  interventi  di  mitigazione   del   rischio   sismico,   qualora
riguardanti  elementi  edilizi  interessati   dagli   interventi   di
efficientamento energetico; 
    d)  infrastrutture  specifiche  (comprese  le  opere  civili,   i
supporti, le linee di adduzione dell'acqua, dell'energia elettrica  -
comprensivo  dell'allacciamento  alla  rete  -  del   gas   e/o   del
combustibile biomassa necessari per il  funzionamento  dell'impianto,
nonche' i sistemi di  misura  dei  vari  parametri  di  funzionamento
dell'impianto); 
  2. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun
caso considerate ammissibili: 
    a) le spese relative  a  beni  acquisiti  con  il  sistema  della
locazione finanziaria e la costruzione  di  immobilizzazioni  tramite
commesse interne di lavorazione; 
    b) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; 
    c) le spese relative all'acquisto di automezzi e attrezzature  di
trasporto targati; 
    d) le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle  relative
a imposte, tasse, scorte e, nel  caso  di  progetti  di  investimento
presentati da imprese, quelle per le  quali  i  soggetti  beneficiari
abbiano  gia'  fruito,  nei  dieci  anni  antecedenti  la   data   di
presentazione della domanda, di  altri  aiuti,  fatta  eccezione  per
quelli di natura fiscale, salvo il caso  in  cui  le  amministrazioni
concedenti  abbiano  revocato  e  recuperato  totalmente  gli   aiuti
medesimi; 
    e) la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci
e  dipendenti  del  soggetto  beneficiario   dell'agevolazione,   ove
applicabile; 
    f) le spese relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00
euro,  al  netto   di   IVA,   suscettibili   di   singola   autonoma
utilizzazione. 
  3. Le spese sopra indicate  sono  ammesse  al  netto  dell'IVA  (ad
eccezione dei casi in  cui  l'IVA  sia  realmente  e  definitivamente
sostenuta  dai  soggetti  beneficiari  e  non  sia  in   alcun   modo
recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui
i soggetti beneficiari sono assoggettati).