Art. 17 Presentazione delle domande 1. L'ammissione alle agevolazioni del Fondo avviene sulla base della presentazione per via telematica, prima della data di inizio dei lavori, della domanda redatta, a pena di esclusione, secondo gli schemi, le modalita' e gli ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi di accesso, proposti da INVITALIA entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e approvati con i decreti del direttore generale della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico, e del direttore generale della Direzione generale clima ed energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 25, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), nonche' nel caso di richiesta di accesso contestuale alle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), le domande di ammissione sono presentate dal soggetto richiedente, per conto dell'impresa beneficiaria. 3. Gli schemi di cui al comma 1 prevedono almeno le seguenti informazioni: a) descrizione dettagliata dell'intervento; b) tabella del costi dell'intervento con indicazione di quelli ammissibili ai sensi dell'art. 16; c) crono-programma dell'intervento; d) attestato di prestazione energetica ante-intervento o diagnosi energetica per le domande che prevedono interventi di riqualificazione di edifici; e) quantificazione del risparmio conseguibile dall'intervento e specifica dei parametri impiegati per il calcolo.