Art. 19 
 
 
                    Fruizione delle agevolazioni 
 
  1. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 5, comma  1,
lettera a): 
    a)  a  fronte  di  un  evento  di  escussione,  ciascun  soggetto
richiedente invia al gestore del Fondo, entro 180 giorni  dalla  data
di intimazione di pagamento indirizzata al  soggetto  beneficiario  e
per conoscenza al gestore del  Fondo,  la  richiesta  di  attivazione
della garanzia, corredata dei dati e delle informazioni  relative  a:
(i) l'operazione finanziaria oggetto di escussione della garanzia del
Fondo;  (ii)  l'importo  dell'esposizione  del  soggetto  richiedente
sull'operazione finanziaria di cui al precedente punto (i),  rilevato
alla  data  di  intimazione  di   pagamento   inviata   al   soggetto
beneficiario a seguito  dell'evento  di  escussione.  La  perdita  e'
liquidata dal gestore del Fondo, previa approvazione da  parte  della
Cabina di  regia,  entro novanta  giorni  lavorativi  dalla  data  di
ricezione della richiesta di attivazione della garanzia, completa  di
tutta la documentazione prevista nel contratto di garanzia,  mediante
accredito, a valere sulle disponibilita' del Fondo, su apposito conto
corrente indicato dal soggetto richiedente; 
  b) il soggetto richiedente si  impegna  altresi'  a  richiedere  al
soggetto   beneficiario   idonea   documentazione   comprovante    la
realizzazione degli investimenti, anche nei casi degli interventi per
Stato Avanzamento Lavori - SAL e a  trasmetterla  tempestivamente  ad
INVITALIA. In  caso  di  mancata  trasmissione  della  documentazione
comprovante l'avvenuta realizzazione degli investimenti da parte  del
soggetto beneficiario, qualora il soggetto  richiedente  dimostri  di
avere richiesto tale documentazione al soggetto beneficiario  tramite
mezzi che forniscano la prova  certa  di  ricezione  ovvero  di  aver
previsto l'obbligo di trasmissione  della  stessa  nel  contratto  di
finanziamento o nei singoli atti di erogazione, la garanzia del Fondo
rimane efficace, ma INVITALIA puo' avviare nei confronti del soggetto
beneficiario   il   procedimento   di   revoca   della    concessione
dell'agevolazione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
123; 
  c)  a  seguito  della  liquidazione  della  perdita   al   soggetto
richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto
beneficiario per le somme pagate e,  proporzionalmente  all'ammontare
di queste ultime, e'  surrogato  in  tutti  i  diritti  spettanti  al
soggetto richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali
e personali acquisite. INVITALIA procede alle azioni di recupero  del
credito per conto del Fondo. 
  2. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 5, comma  1,
lettera b): 
    a) l'erogazione del finanziamento agevolato avviene sulla base di
un contratto di finanziamento appositamente stipulato tra INVITALIA e
il soggetto beneficiario, contenente anche le obbligazioni a  cui  lo
stesso beneficiario e' soggetto; 
    b) l'erogazione  delle  agevolazioni  avviene  su  richiesta  del
soggetto beneficiario mediante  presentazione  di  stati  avanzamento
lavori  (di  seguito  SAL),  di  importo   non   inferiore   al   25%
dell'investimento, fatta salva l'erogazione  a  saldo,  a  fronte  di
titoli di spesa quietanzati; 
    c) il soggetto beneficiario puo'  richiedere  l'erogazione  della
prima quota di agevolazione a titolo di  anticipazione,  fino  ad  un
massimo del 20% delle agevolazioni complessivamente concesse, secondo
le seguenti modalita': 
      i. per i soggetti di cui all'art. 6,  previa  presentazione  di
fideiussione  bancaria   o   assicurativa,   per   un   valore   pari
all'anticipazione concessa; 
      ii. per i soggetti di cui all'art. 11, previo rilascio da parte
del soggetto stesso di mandato irrevocabile/delegazione di pagamento,
per un importo pari all'anticipazione concessa; 
    d)  l'erogazione  delle  agevolazioni  effettivamente   spettanti
relative al SAL  a  saldo,  e'  effettuata  a  seguito  del  collaudo
dell'intervento ed e' subordinata all'esito positivo del  sopralluogo
di monitoraggio degli interventi.