Art. 22 Casi di revoca e decadenza e recupero delle somme 1. Con deliberazione di INVITALIA, previa approvazione della Cabina di regia, l'agevolazione e' revocata nei seguenti casi: a) mancato rispetto degli adempimenti di legge o di quelli disposti dal presente decreto; b) mancato completamento delle opere nei termini di cui all'art. 20; c) sostanziale difformita' tra progetto presentato per l'agevolazione e quello effettivamente realizzato; d) agevolazioni concesse sulla base di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa e non sanabili; e) nei casi di agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b): i. cessazione dell'attivita' del soggetto beneficiario, ove applicabile; ii. fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, ove applicabile; iii. nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento di agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso e comunque prima della scadenza del finanziamento agevolato. E', comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo; iv. inosservanza accertata delle disposizioni fiscali, previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavoro, alla data di erogazione di ciascun SAL, ove applicabile; v. revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto di beneficio, alla data di erogazione di ciascun SAL; vi. mancato pagamento di almeno due rate dovute ai sensi del relativo contratto di finanziamento; f) in tutti gli ulteriori casi previsti nel contratto di garanzia, per le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) o nel contratto di finanziamento, per le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b). 2. La revoca dell'agevolazione ai sensi del comma 1 comporta la decadenza dal diritto all'agevolazione, con obbligo di (i) restituzione dell'ESL da parte del soggetto beneficiario per le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), con mantenimento dell'efficacia della garanzia per il soggetto richiedente e (ii) restituzione delle somme gia' erogate maggiorate degli interessi legali per le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b). Tali somme incrementano la dotazione del Fondo. 3. INVITALIA provvede al recupero delle somme di cui al comma 2.