Art. 24 Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attivita' di informazione 1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo delle risorse del Fondo, nonche' degli effetti aggregati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le stesse finanziati, INVITALIA elabora e trasmette ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Conferenza Unificata, nonche' agli altri organismi pubblici che abbiano eventualmente contribuito ad alimentare il Fondo, un report semestrale di monitoraggio tecnico, economico e finanziario dei benefici previsti dal presente decreto. 2. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, INVITALIA provvede alla trasmissione ad ENEA delle informazioni relative ai risparmi energetici conseguiti. 3. INVITALIA pubblica e aggiorna con continuita' sul proprio sito istituzionale i dati sui benefici concessi in applicazione del presente decreto.