Art. 25 
 
 
               Aggiornamento e disposizioni attuative 
 
  1. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, anche
su proposta della Cabina di Regia, nel rispetto  degli  equilibri  di
finanza pubblica, possono aggiornare con successivi decreti: 
    a) il riparto delle risorse di cui all'art. 5; 
    b) la  forma  e  l'intensita'  delle  agevolazioni  di  cui  agli
articoli 8, 9, 14 e 15, anche in relazione alle  fattispecie  di  cui
all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo  102/2014  non  regolate
con il presente decreto. 
  2. Con decreti del direttore generale della Direzione generale  per
il mercato elettrico, le rinnovabili e  l'efficienza  energetica,  il
nucleare del Ministero dello  sviluppo  economico,  e  del  direttore
generale della Direzione generale  clima  ed  energia  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono  individuate  ulteriori
disposizioni,  criteri  e  modalita'  operative  per  l'accesso,   la
concessione e la fruizione delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto.