Art. 10
Informazioni analitiche
sugli sconti obbligatori
1. Con riguardo agli sconti obbligatori di cui all'art. 132-ter,
commi 2 e 4, del Codice, l'impresa raccoglie, in via sistematica,
informazioni analitiche relative:
a) ai contratti sui quali ha applicato lo sconto obbligatorio di
cui all'art. 132-ter, comma 2, del Codice e ai contratti sui quali ha
applicato anche lo sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'art.
132-ter, comma 4, del Codice;
b) agli sconti praticati, in termini assoluti e percentuali, su
ciascun contratto di cui alla lettera a), rispetto al prezzo della
polizza altrimenti applicato.
2. Le imprese di cui all'art. 3, lettera a) e quelle di cui alla
lettera c) che esercitano in Italia il ramo r.c. auto obbligatoria in
regime di liberta' di prestazione di servizi conservano le
informazioni analitiche di cui al comma 1 presso la sede legale; le
imprese di cui all'art. 3, lettera b) e quelle di cui alla lettera c)
che esercitano in Italia il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di
stabilimento conservano le informazioni analitiche di cui al comma 1
presso la sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana.
Le informazioni sono conservate per almeno tre anni.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla funzione
attuariale.