Art. 10 Informazioni analitiche sugli sconti obbligatori 1. Con riguardo agli sconti obbligatori di cui all'art. 132-ter, commi 2 e 4, del Codice, l'impresa raccoglie, in via sistematica, informazioni analitiche relative: a) ai contratti sui quali ha applicato lo sconto obbligatorio di cui all'art. 132-ter, comma 2, del Codice e ai contratti sui quali ha applicato anche lo sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'art. 132-ter, comma 4, del Codice; b) agli sconti praticati, in termini assoluti e percentuali, su ciascun contratto di cui alla lettera a), rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. 2. Le imprese di cui all'art. 3, lettera a) e quelle di cui alla lettera c) che esercitano in Italia il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di liberta' di prestazione di servizi conservano le informazioni analitiche di cui al comma 1 presso la sede legale; le imprese di cui all'art. 3, lettera b) e quelle di cui alla lettera c) che esercitano in Italia il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di stabilimento conservano le informazioni analitiche di cui al comma 1 presso la sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana. Le informazioni sono conservate per almeno tre anni. 3. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla funzione attuariale.