Art. 10 
 
                       Informazioni analitiche 
                      sugli sconti obbligatori 
 
  1. Con riguardo agli sconti obbligatori di  cui  all'art.  132-ter,
commi 2 e 4, del Codice, l'impresa  raccoglie,  in  via  sistematica,
informazioni analitiche relative: 
    a) ai contratti sui quali ha applicato lo sconto obbligatorio  di
cui all'art. 132-ter, comma 2, del Codice e ai contratti sui quali ha
applicato anche lo sconto obbligatorio  aggiuntivo  di  cui  all'art.
132-ter, comma 4, del Codice; 
    b) agli sconti praticati, in termini assoluti e  percentuali,  su
ciascun contratto di cui alla lettera a), rispetto  al  prezzo  della
polizza altrimenti applicato. 
  2. Le imprese di cui all'art. 3, lettera a) e quelle  di  cui  alla
lettera c) che esercitano in Italia il ramo r.c. auto obbligatoria in
regime  di  liberta'  di  prestazione  di   servizi   conservano   le
informazioni analitiche di cui al comma 1 presso la sede  legale;  le
imprese di cui all'art. 3, lettera b) e quelle di cui alla lettera c)
che esercitano in Italia il ramo r.c. auto obbligatoria in regime  di
stabilimento conservano le informazioni analitiche di cui al comma  1
presso la sede secondaria nel territorio della  Repubblica  italiana.
Le informazioni sono conservate per almeno tre anni. 
  3. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse  alla  funzione
attuariale.