Art. 11 
 
                Adempimenti e verifiche dell'impresa 
                      sugli sconti obbligatori 
 
  1. Ai fini dei compiti assegnati dall'art. 272 degli Atti  delegati
e dall'art. 30-sexies, comma 1, lettera g), del Codice,  la  funzione
attuariale, per ciascun settore tariffario: 
    a) verifica  l'impatto  dell'applicazione  dei  criteri  e  delle
modalita'  di  cui  al  capo  II  sulla  politica  di  sottoscrizione
dell'impresa e valuta, in coerenza  con  tali  criteri  e  modalita',
l'adeguatezza dell'entita' degli sconti obbligatori; 
    b) redige, ad ogni variazione della tariffa o  delle  percentuali
di sconto, una relazione nella quale descrive le attivita' svolte  ai
fini degli adempimenti di cui alla lettera a), indicando altresi'  le
motivazioni sottostanti alla scelta dell'impresa.  Le  risultanze  di
tali attivita' sono riportate all'organo amministrativo, con separata
evidenza, nell'ambito della relazione di cui all'art. 272,  comma  8,
degli Atti delegati. 
  2. Con riguardo allo sconto obbligatorio  aggiuntivo  di  cui  alla
sezione II, la funzione attuariale verifica la progressiva  riduzione
delle differenze dei  premi  applicati  dall'impresa  sul  territorio
nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche
soggettive e collocati  nella  medesima  classe  di  merito,  dandone
evidenza nella relazione di cui al comma 1, lettera b). 
  3. La funzione di verifica della conformita', ai fini di  cui  agli
articoli 270 degli Atti delegati e 30-quater del Codice,  conservando
opportuna evidenza: 
    a) verifica la  corrispondenza  del  processo  di  determinazione
dell'impresa  per  la  definizione  degli  sconti  obbligatori   alle
disposizioni del presente regolamento; 
    b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure  organizzative
adottate dall'impresa per garantire la correttezza  del  processo  di
cui alla lettera a).