Art. 11
Adempimenti e verifiche dell'impresa
sugli sconti obbligatori
1. Ai fini dei compiti assegnati dall'art. 272 degli Atti delegati
e dall'art. 30-sexies, comma 1, lettera g), del Codice, la funzione
attuariale, per ciascun settore tariffario:
a) verifica l'impatto dell'applicazione dei criteri e delle
modalita' di cui al capo II sulla politica di sottoscrizione
dell'impresa e valuta, in coerenza con tali criteri e modalita',
l'adeguatezza dell'entita' degli sconti obbligatori;
b) redige, ad ogni variazione della tariffa o delle percentuali
di sconto, una relazione nella quale descrive le attivita' svolte ai
fini degli adempimenti di cui alla lettera a), indicando altresi' le
motivazioni sottostanti alla scelta dell'impresa. Le risultanze di
tali attivita' sono riportate all'organo amministrativo, con separata
evidenza, nell'ambito della relazione di cui all'art. 272, comma 8,
degli Atti delegati.
2. Con riguardo allo sconto obbligatorio aggiuntivo di cui alla
sezione II, la funzione attuariale verifica la progressiva riduzione
delle differenze dei premi applicati dall'impresa sul territorio
nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche
soggettive e collocati nella medesima classe di merito, dandone
evidenza nella relazione di cui al comma 1, lettera b).
3. La funzione di verifica della conformita', ai fini di cui agli
articoli 270 degli Atti delegati e 30-quater del Codice, conservando
opportuna evidenza:
a) verifica la corrispondenza del processo di determinazione
dell'impresa per la definizione degli sconti obbligatori alle
disposizioni del presente regolamento;
b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative
adottate dall'impresa per garantire la correttezza del processo di
cui alla lettera a).