Art. 11
Raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi
di formazione e orientamento
1. I soggetti in possesso di accreditamento regionale alla
formazione e all'orientamento possono presentare domanda di
accreditamento ai servizi per il lavoro qualora siano in possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6. A tal fine, la procedura
e' semplificata e non occorre produrre la documentazione gia' fornita
in sede di accreditamento per la formazione e l'orientamento. In tali
casi, il soggetto richiedente presenta una autodichiarazione
attestante il possesso dei requisiti gia' dimostrati, il loro
mantenimento e gli estremi del provvedimento di accreditamento alla
formazione e all'orientamento.