Art. 11 
 
 
Raccordo con il sistema regionale di accreditamento  degli  organismi
                    di formazione e orientamento 
 
  1.  I  soggetti  in  possesso  di  accreditamento  regionale   alla
formazione  e  all'orientamento   possono   presentare   domanda   di
accreditamento ai servizi per il lavoro qualora siano in possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6. A tal fine, la  procedura
e' semplificata e non occorre produrre la documentazione gia' fornita
in sede di accreditamento per la formazione e l'orientamento. In tali
casi,  il  soggetto  richiedente   presenta   una   autodichiarazione
attestante  il  possesso  dei  requisiti  gia'  dimostrati,  il  loro
mantenimento e gli estremi del provvedimento di  accreditamento  alla
formazione e all'orientamento.