Art. 12
Validita' dell'accreditamento
1. I soggetti accreditati confermano il possesso dei requisiti di
cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 ogni tre anni all'amministrazione che
ha rilasciato l'accreditamento.
2. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono un sistema di
monitoraggio e valutazione dell'attivita' svolta dai soggetti
accreditati, con indicatori specifici sulla performance e sulla
qualita' dei servizi.