Art. 13 
 
 
                   Sospensione, revoca e sanzioni 
 
  1. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
verificano, in qualunque momento, il mantenimento  del  possesso  dei
requisiti per l'accreditamento e, a  tal  fine,  dispongono  adeguati
controlli, anche in loco. 
  2.  In  caso  di  accertamento  di  eventuali   difformita'   nello
svolgimento delle attivita' oggetto di accreditamento  rispetto  alle
disposizioni   attuative   previste,   l'amministrazione   competente
comunica  al  soggetto   interessato   l'irregolarita'   riscontrata,
assegnando un termine perentorio, non inferiore  a  quindici  giorni,
per sanare  la  situazione  di  irregolarita'.  In  caso  di  mancato
adeguamento rispetto alle  prescrizioni,  l'amministrazione  sospende
l'accreditamento per un periodo di durata non superiore a  tre  mesi,
comunicando l'avvenuta sospensione alle altre amministrazioni. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' nei casi
in  cui  il  soggetto  accreditato  abbia  mutato,  senza  preventiva
comunicazione, la propria situazione  in  relazione  ad  uno  o  piu'
requisiti o elementi dichiarati in fase di accreditamento. 
  4. Nel caso in cui il soggetto accreditato  sia  recidivo  rispetto
alle previsioni di cui ai commi 2 o 3, la sospensione ha  una  durata
massima di sei mesi. 
  5. In caso di sospensione, il soggetto accreditato puo'  continuare
a  svolgere  eventuali  attivita'   finanziate   da   amministrazioni
pubbliche che presuppongono l'accreditamento, salvo che la stessa non
ne disponga, in via cautelativa, l'interruzione. 
  6. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
dispongono   la   revoca   dell'accreditamento   e   la   contestuale
cancellazione dagli  elenchi  regionali  o  provinciali  e  dall'albo
nazionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi: 
    a) mancato adeguamento a quanto previsto dai commi 2 e 3; 
    b) gravi irregolarita' nello svolgimento delle attivita'  oggetto
di accreditamento; 
    c) mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. 
  7. In caso di revoca  dell'accreditamento,  il  soggetto  non  puo'
presentare una  nuova  domanda  di  accreditamento  nei  dodici  mesi
successivi al provvedimento di revoca. 
  8. In caso di revoca dell'accreditamento  il  soggetto  accreditato
deve,  nell'interesse  degli  utenti,  portare  a  termine  eventuali
attivita' finanziate da amministrazioni pubbliche  che  presuppongono
l'accreditamento, salvo che la stessa non ne disponga l'interruzione.