Art. 13
Sospensione, revoca e sanzioni
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
verificano, in qualunque momento, il mantenimento del possesso dei
requisiti per l'accreditamento e, a tal fine, dispongono adeguati
controlli, anche in loco.
2. In caso di accertamento di eventuali difformita' nello
svolgimento delle attivita' oggetto di accreditamento rispetto alle
disposizioni attuative previste, l'amministrazione competente
comunica al soggetto interessato l'irregolarita' riscontrata,
assegnando un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni,
per sanare la situazione di irregolarita'. In caso di mancato
adeguamento rispetto alle prescrizioni, l'amministrazione sospende
l'accreditamento per un periodo di durata non superiore a tre mesi,
comunicando l'avvenuta sospensione alle altre amministrazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' nei casi
in cui il soggetto accreditato abbia mutato, senza preventiva
comunicazione, la propria situazione in relazione ad uno o piu'
requisiti o elementi dichiarati in fase di accreditamento.
4. Nel caso in cui il soggetto accreditato sia recidivo rispetto
alle previsioni di cui ai commi 2 o 3, la sospensione ha una durata
massima di sei mesi.
5. In caso di sospensione, il soggetto accreditato puo' continuare
a svolgere eventuali attivita' finanziate da amministrazioni
pubbliche che presuppongono l'accreditamento, salvo che la stessa non
ne disponga, in via cautelativa, l'interruzione.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
dispongono la revoca dell'accreditamento e la contestuale
cancellazione dagli elenchi regionali o provinciali e dall'albo
nazionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:
a) mancato adeguamento a quanto previsto dai commi 2 e 3;
b) gravi irregolarita' nello svolgimento delle attivita' oggetto
di accreditamento;
c) mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.
7. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto non puo'
presentare una nuova domanda di accreditamento nei dodici mesi
successivi al provvedimento di revoca.
8. In caso di revoca dell'accreditamento il soggetto accreditato
deve, nell'interesse degli utenti, portare a termine eventuali
attivita' finanziate da amministrazioni pubbliche che presuppongono
l'accreditamento, salvo che la stessa non ne disponga l'interruzione.