Art. 13 
 
            Pubblicazione di messaggi politici elettorali 
                      su quotidiani e periodici 
 
  1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge  22
febbraio 2000, n. 28, devono  essere  riconoscibili,  anche  mediante
specifica impaginazione in  spazi  chiaramente  evidenziati,  secondo
modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la  dicitura
«messaggio  elettorale»  con  l'indicazione  del  soggetto   politico
committente. 
  2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale  diverse  da
quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio  2000,
n. 28.