Art. 20 
 
 
                Reinvestimento del credito d'imposta 
 
  1. Il produttore originario indipendente beneficiario  del  credito
d'imposta in relazione alle opere audiovisive destinate  al  pubblico
prioritariamente per mezzo di un'emittente  televisiva  e'  tenuto  a
reinvestire l'importo del beneficio  entro  ventiquattro  mesi  dalla
data di riconoscimento definitivo del medesimo credito d'imposta,  ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del presente Capo. 
  2.   L'obbligo   di   reinvestimento   puo'    essere    adempiuto,
alternativamente o congiuntamente attraverso: 
    a) l'aumento della propria quota di partecipazione nell'opera cui
si riferisce il beneficio, ulteriore rispetto alle aliquote del 5 per
cento  ovvero  del  10  per  cento  rispettivamente  per   le   opere
prevalentemente finanziate dall'emittente televisiva e per  le  opere
audiovisive in coproduzione; 
    b) lo sviluppo ovvero la produzione, ovvero la  distribuzione  in
Italia e  all'estero  di  nuove  opere  audiovisive  di  nazionalita'
italiana. 
  3. Con provvedimento del  Direttore  generale  Cinema,  sentito  il
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, sono precisate  le
modalita' tecniche di assolvimento dell'obbligo di  reinvestimento  e
definite le relative procedure di verifica. 
  4. Il mancato  rispetto  dell'obbligo  di  reinvestimento  comporta
l'inibizione del diritto di richiedere  il  credito  di  imposta  per
altre opere audiovisive  o  cinematografiche  per  ventiquattro  mesi
decorrenti dal termine di scadenza dell'obbligo di reinvestimento.