Art. 20 Reinvestimento del credito d'imposta 1. Il produttore originario indipendente beneficiario del credito d'imposta in relazione alle opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un'emittente televisiva e' tenuto a reinvestire l'importo del beneficio entro ventiquattro mesi dalla data di riconoscimento definitivo del medesimo credito d'imposta, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del presente Capo. 2. L'obbligo di reinvestimento puo' essere adempiuto, alternativamente o congiuntamente attraverso: a) l'aumento della propria quota di partecipazione nell'opera cui si riferisce il beneficio, ulteriore rispetto alle aliquote del 5 per cento ovvero del 10 per cento rispettivamente per le opere prevalentemente finanziate dall'emittente televisiva e per le opere audiovisive in coproduzione; b) lo sviluppo ovvero la produzione, ovvero la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere audiovisive di nazionalita' italiana. 3. Con provvedimento del Direttore generale Cinema, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, sono precisate le modalita' tecniche di assolvimento dell'obbligo di reinvestimento e definite le relative procedure di verifica. 4. Il mancato rispetto dell'obbligo di reinvestimento comporta l'inibizione del diritto di richiedere il credito di imposta per altre opere audiovisive o cinematografiche per ventiquattro mesi decorrenti dal termine di scadenza dell'obbligo di reinvestimento.