Art. 15 Oggetto e requisiti 1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti delle sale cinematografiche, al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare la presenza in sala di opere audiovisive di nazionalita' italiana o di altro Paese dell'Unione europea. 2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e' concesso nei limiti dell'importo stabilito per tale finalita' con il decreto di riparto di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016. 3. Gli esercenti sale cinematografiche possono accedere al credito d'imposta di cui al presente Capo a condizione che la loro programmazione sia conforme ai seguenti criteri: a) l'intera proiezione dei film abbia sempre avuto effettiva e completa esecuzione; b) i titoli d'accesso siano emessi in conformita' alla vigente normativa fiscale.