Art. 15 
 
 
                         Oggetto e requisiti 
 
  1. Il presente Capo  stabilisce  le  disposizioni  applicative  del
credito   d'imposta   riconosciuto   agli   esercenti   delle    sale
cinematografiche, al fine di potenziare l'offerta  cinematografica  e
in  particolare  la  presenza  in  sala  di  opere   audiovisive   di
nazionalita' italiana o di altro Paese dell'Unione europea. 
  2. Il credito d'imposta di cui al presente  Capo  e'  concesso  nei
limiti dell'importo stabilito per tale finalita' con  il  decreto  di
riparto di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016. 
  3. Gli esercenti sale cinematografiche possono accedere al  credito
d'imposta  di  cui  al  presente  Capo  a  condizione  che  la   loro
programmazione sia conforme ai seguenti criteri: 
    a) l'intera proiezione dei film abbia sempre  avuto  effettiva  e
completa esecuzione; 
    b) i titoli d'accesso siano emessi in  conformita'  alla  vigente
normativa fiscale.