Art. 18 Utilizzo del credito d'imposta e ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari 1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo spetta a condizione che l'impresa di esercizio cinematografico presenti alla DG Cinema la richiesta, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema, contenente i seguenti elementi: a) l'importo del credito d'imposta spettante sulla base delle disposizioni del presente decreto; b) la suddivisione dell'utilizzo del credito d'imposta spettante nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del credito spettante da parte della DG Cinema, e nei tre esercizi successivi; c) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria. 2. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, la DG Cinema, verificata la disponibilita' delle risorse, comunica all'impresa di esercizio il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante, secondo gli importi e negli esercizi finanziari indicati nella richiesta. Il credito d'imposta spettante deve essere comunque utilizzato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d'imposta. 3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo matura ed e' utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui la DG Cinema abbia comunicato la spettanza del credito ai sensi del comma 2. 4. La comunicazione di cui al comma 2 costituisce, ai sensi dell'art. 31, comma 4, attestazione in merito al riconoscimento e all'effettivita' del diritto al credito. Il credito d'imposta di cui al presente Capo puo' essere fruito dalla medesima impresa o dal medesimo gruppo di imprese per un ammontare annuo massimo di euro 4.000.000. In ogni caso, detto credito spetta entro il limite massimo di cui all'art. 53, paragrafi 7 e 8, del Regolamento UE n. 651/2014 e successive modificazioni ed e' cumulabile con analoghe misure provenienti da norme statali, regionali e di enti locali, secondo le medesime disposizioni di cui al citato art. 53; a tali fini, il costo ammissibile di cui al paragrafo 5 dell'art. 53 del Regolamento UE n. 651/2014 e' il costo annuale relativo alla programmazione cinematografica come indicato nella modulistica. 5. Se l'esercente di un multisala con otto o piu' schermi programma, in una qualunque giornata, il medesimo film, di qualsiasi nazionalita', per piu' del 30 per cento degli spettacoli giornalieri, non puo' fruire del credito d'imposta di cui al presente Capo in relazione agli introiti derivanti dalla bigliettazione della medesima giornata, nonche' sugli introiti da bigliettazione del periodo intercorrente fra i quindici giorni precedenti e i quindici giorni successivi. 6. A pena di decadenza, ai fini dell'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, l'esercente comunica alla DG Cinema, in modalita' telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera medesima sul territorio italiano.