Art. 18 
 
 
             Utilizzo del credito d'imposta e ulteriori 
                adempimenti da parte dei beneficiari 
 
  1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo spetta a condizione
che l'impresa di esercizio cinematografico presenti alla DG Cinema la
richiesta, da redigersi su  modelli  predisposti  dalla  medesima  DG
Cinema, contenente i seguenti elementi: 
    a) l'importo del credito d'imposta  spettante  sulla  base  delle
disposizioni del presente decreto; 
    b) la suddivisione dell'utilizzo del credito d'imposta  spettante
nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del
credito spettante da parte  della  DG  Cinema,  e  nei  tre  esercizi
successivi; 
    c) la dichiarazione  del  legale  rappresentante,  rilasciata  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  di  osservanza  dei  contratti  collettivi
nazionali di categoria. 
  2. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta  di  cui  al
comma  1  del  presente  articolo,  la  DG  Cinema,   verificata   la
disponibilita' delle risorse, comunica all'impresa  di  esercizio  il
riconoscimento o il  mancato  riconoscimento  del  credito  d'imposta
teorico spettante, secondo gli importi e  negli  esercizi  finanziari
indicati nella richiesta. Il credito d'imposta spettante deve  essere
comunque utilizzato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo  a
quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione  in  merito
al riconoscimento del credito d'imposta. 
  3. Il credito d'imposta di  cui  al  presente  Capo  matura  ed  e'
utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello  in
cui la DG Cinema abbia comunicato la spettanza del credito  ai  sensi
del comma 2. 
  4. La comunicazione  di  cui  al  comma  2  costituisce,  ai  sensi
dell'art. 31, comma 4, attestazione in  merito  al  riconoscimento  e
all'effettivita' del diritto al credito. 
  Il credito d'imposta di cui al presente  Capo  puo'  essere  fruito
dalla medesima impresa o  dal  medesimo  gruppo  di  imprese  per  un
ammontare annuo massimo  di  euro  4.000.000.  In  ogni  caso,  detto
credito spetta entro il limite massimo di cui all'art. 53,  paragrafi
7 e 8, del Regolamento UE n. 651/2014 e successive  modificazioni  ed
e' cumulabile con  analoghe  misure  provenienti  da  norme  statali,
regionali e di enti locali, secondo le medesime disposizioni  di  cui
al citato art. 53; a tali  fini,  il  costo  ammissibile  di  cui  al
paragrafo 5 dell'art. 53 del Regolamento UE n. 651/2014 e'  il  costo
annuale relativo alla programmazione  cinematografica  come  indicato
nella modulistica. 
  5.  Se  l'esercente  di  un  multisala  con  otto  o  piu'  schermi
programma, in una qualunque giornata, il medesimo film, di  qualsiasi
nazionalita', per piu' del 30 per cento degli spettacoli giornalieri,
non puo' fruire del credito d'imposta di  cui  al  presente  Capo  in
relazione agli introiti derivanti dalla bigliettazione della medesima
giornata,  nonche'  sugli  introiti  da  bigliettazione  del  periodo
intercorrente fra i quindici giorni precedenti e  i  quindici  giorni
successivi. 
  6. A pena di decadenza, ai fini dell'art. 12, comma 6, della  legge
n. 220 del 2016, l'esercente comunica alla DG  Cinema,  in  modalita'
telematica, sulla  base  dei  modelli  predisposti  dalla  DG  Cinema
medesima, i dati e le informazioni,  in  suo  possesso,  ivi  inclusi
quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della
valutazione  dell'impatto  economico,  industriale  e   occupazionale
dell'opera medesima sul territorio italiano.