Art. 13 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente 1. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le pratiche equivalenti sono quelle elencate nell'allegato IX dello stesso regolamento e contemplate da impegni assunti ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. 2. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono individuate, a livello regionale, su indicazione della regione o provincia autonoma competente, le pratiche utilizzabili sulla base della notifica dei relativi piani di sviluppo rurale approvati. 3. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e' calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'art. 11 del presente decreto. 4. Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi finanziamenti, l'importo da dedurre e' calcolato con riferimento al pagamento di inverdimento su base individuale. 5. Ai sensi dell'art. 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014, il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e' fissato dal 1° aprile al 9 giugno. 6. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture ogni ettaro della superficie a seminativi di una azienda agricola e' contato una sola volta per ciascun anno di domanda e in caso di presenza di successioni di colture sullo stesso ettaro queste sono individuate tenendo conto dell'epoca di semina ovvero di trapianto e di altre condizioni precisate dall'organismo di coordinamento.