Art. 13 
 
            Pagamento per le pratiche agricole benefiche 
                      per il clima e l'ambiente 
 
  1. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013, le pratiche equivalenti sono quelle elencate nell'allegato
IX dello stesso regolamento e contemplate da impegni assunti ai sensi
dell'art. 39, paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  o
dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. 
  2. Con successivo decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, ai  sensi  dell'art.  43,  paragrafo  5,  del
regolamento (UE) n. 1307/2013, sono individuate, a livello regionale,
su indicazione della regione  o  provincia  autonoma  competente,  le
pratiche utilizzabili sulla base della notifica dei relativi piani di
sviluppo rurale approvati. 
  3. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e  quarto  comma,  del
regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche  agricole
benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e' calcolato,  per
ciascun anno pertinente,  come  percentuale  del  valore  totale  dei
diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'art.  11
del presente decreto. 
  4. Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento
(UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi  finanziamenti,  l'importo
da dedurre e' calcolato con riferimento al pagamento di  inverdimento
su base individuale. 
  5. Ai sensi dell'art. 40, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
639/2014, il periodo da considerare ai fini del calcolo  delle  quote
delle  diverse  colture  di  cui  all'art.  44,  paragrafo   1,   del
regolamento (UE) n. 1307/2013, e' fissato dal 1° aprile al 9 giugno. 
  6. Ai fini del calcolo  delle  quote  delle  diverse  colture  ogni
ettaro della superficie a  seminativi  di  una  azienda  agricola  e'
contato una sola volta per ciascun anno  di  domanda  e  in  caso  di
presenza di successioni di colture sullo stesso  ettaro  queste  sono
individuate tenendo conto dell'epoca di semina ovvero di trapianto  e
di altre condizioni precisate dall'organismo di coordinamento.