Art. 14 Prati permanenti 1. Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di alto valore ambientale, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 41 del regolamento (UE) n. 639/2014, la regione o la provincia autonoma competente puo' individuare ulteriori superfici, poste al di fuori delle zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi i prati permanenti su terreni ricchi di carbonio, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento, per l'inserimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e per consentire l'informazione, per il tramite degli organismi pagatori competenti, agli agricoltori interessati. 2. L'obbligo previsto dall'art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applica a livello nazionale e l'osservanza di tale obbligo e' verificata dall'organismo di coordinamento, mediante il registro nazionale dei prati permanenti, costituito nel SIAN. 3. Gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati dall'organismo di coordinamento, secondo le modalita' indicate dall'art. 44 del regolamento (UE) n. 639/2014. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto della specifica situazione ambientale, agronomica e socio-economica del territorio, con riferimento al numero di ettari per i quali e' stata richiesta la conversione e, nel caso in cui il rapporto indicato all'art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diminuisca in misura superiore al 3,5 per cento, e' condizionata all'obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che e' vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.