Art. 15 Aree di interesse ecologico 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte quelle elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera i), k), ed l) del medesimo paragrafo 2, con le modalita' indicate nell'art. 45 del regolamento (UE) n. 639/2014 e, ove applicabili, in osservanza agli obblighi di condizionalita'. 2. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'organismo di coordinamento utilizza i fattori di conversione e ponderazione di cui all'allegato II del presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 639/2014, sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione ripariale. 4. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 639/2014, sono utilizzabili le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida investite in pioppi, salici, ontani, olmi e platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Su tali superfici e' consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a feromoni e di concimi organici come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e non e' consentito l'uso di prodotti fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. 5. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 639/2014, la coltivazione delle colture azotofissatrici di cui all'allegato III del presente decreto e' consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. La coltivazione puo' includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti. Su tali superfici non e' consentito l'uso di prodotti fitosanitari, cosi' come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009. 6. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10-bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e lungo i bordi forestali senza produzione e' autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che tali superfici restino distinguibili dal terreno agricolo adiacente. 7. Gli allegati II e III, richiamati, rispettivamente, nei commi 2 e 5, possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.