Art. 15 
 
                     Aree di interesse ecologico 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del regolamento  (UE)  n.
1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte  quelle
elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi
caratteristici del paesaggio che non sono  inclusi  nella  superficie
ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera i), k),
ed l) del medesimo paragrafo 2, con le modalita'  indicate  nell'art.
45 del regolamento (UE) n. 639/2014 e, ove applicabili, in osservanza
agli obblighi di condizionalita'. 
  2. Ai sensi dell'art. 46,  paragrafo  3  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013,  l'organismo  di  coordinamento  utilizza  i  fattori   di
conversione e  ponderazione  di  cui  all'allegato  II  del  presente
decreto. 
  3. Ai sensi dell'art. 45,  paragrafo  5  del  regolamento  (UE)  n.
639/2014, sono incluse nelle fasce tampone le  fasce  di  vegetazione
ripariale. 
  4. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo  8,  del  regolamento  (UE)  n.
639/2014, sono utilizzabili le superfici a bosco  ceduo  a  rotazione
rapida investite in pioppi, salici, ontani, olmi e  platani,  le  cui
ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni
che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo
non  superiore  ad  otto  anni.  Su  tali  superfici  e'   consentito
l'utilizzo d'interventi  biotecnologici  come  l'uso  di  trappole  a
feromoni e di concimi organici come definiti dall'art.  2,  comma  1,
lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75,  e  non  e'
consentito l'uso di prodotti fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. 
  5. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo  10  del  regolamento  (UE)  n.
639/2014,  la  coltivazione  delle  colture  azotofissatrici  di  cui
all'allegato III del presente  decreto  e'  consentita  nel  rispetto
degli obiettivi di cui alla  direttiva  2000/60/CE.  La  coltivazione
puo' includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a
condizione  che  le  azotofissatrici  siano  predominanti.  Su   tali
superfici non e' consentito l'uso  di  prodotti  fitosanitari,  cosi'
come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009. 
  6. Ai sensi dell'art. 45,  paragrafo  10-bis,  secondo  comma,  del
regolamento (UE) n. 639/2014, sulle  fasce  tampone,  sui  bordi  dei
campi e lungo i bordi forestali senza produzione  e'  autorizzato  lo
sfalcio  o  il  pascolo  a  condizione  che  tali  superfici  restino
distinguibili dal terreno agricolo adiacente. 
  7. Gli allegati II e III, richiamati, rispettivamente, nei commi  2
e 5,  possono  essere  modificati  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione  alla
segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.